Separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio attraverso la firma dell’accordo presso lo studio dell’avvocato.
Dopo aver spiegato come separarsi o divorziare in Comune, davanti al sindaco o all’ufficiale di Stato civile ecco una breve guida sulla procedura alternativa concessa dalla legge: la cosiddetta negoziazione assistita.
Quando non vi sono le condizioni per separarsi in Comune (per esempio, presenza di figli non ancora autosufficienti o necessità di disporre il trasferimento di beni dall’uno all’altro coniuge) o qualora le parti preferiscano non optare per detta via, ci si può separare o divorziare con l’assistenza di almeno un avvocato a testa attraverso un procedimento appunto detto negoziazione assistita. Si tratta, in buona sostanza, di un accordo siglato dai coniugi ma scritto e curato dai rispettivi difensori. L’accordo, vagliato dal P.M., è trasmesso all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge. Esso ha gli stessi effetti di una decisione giudiziale.
Come per la separazione e il divorzio in Comune, anche la negoziazione assistita si può effettuare solo a condizione che vi sia il completo accordo delle parti su tutti gli aspetti, personali e patrimoniali, dello scioglimento del legame.
A differenza della separazione e del divorzio in Comune, la procedura di negoziazione assistita può essere effettuata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Se ci sono minori o maggiorenni bisognosi di tutela, l’accordo è vagliato dal P.M il quale dovrà autorizzarlo.
Cosa si può ottenere con la negoziazione assistita?
I coniugi, per il tramite dei propri avvocati, possono realizzare, attraverso il procedimento di negoziazione assistita:
– la separazione personale consensuale;
– il divorzio congiunto, sempre che prima sia avvenuta la separazione consensuale oppure pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. Quanto ai tempi, per procedere al divorzio è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) o 12 mesi (se la separazione è stata giudiziale);
– la modifica delle condizioni di separazione;
– la modifica delle condizioni di divorzio.
È necessario l’avvocato?
Si, la negoziazione assistita si svolge solo alla presenza di almeno un avvocato per parte. L’avvocato deve essere pagato anche se la parte rientra nei limiti di reddito per ottenere il gratuito patrocinio.
Come si attiva la negoziazione assistita?
La via più semplice è che entrambi i coniugi, concordemente, decidano di intraprendere tale via e, rivolgendosi ciascuno al proprio avvocato, facciano in modo che i due professionisti dialoghino tra loro procedendo alla redazione dell’accordo (accordo sul quale, in linea di massima, i coniugi devono aver già le idee chiare).
Diversamente l’iniziativa può anche essere presa da uno soltanto dei due coniugi il quale, tramite il proprio avvocato, invita l’altro coniuge a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti si obbligano a negoziare.
L’avvocato deve comunicare l’invito secondo modalità che la legge però non precisa, può quindi avvenire, ad esempio, mediante raccomandata a/r.
L’invito deve contenere le seguenti indicazioni:
– oggetto della controversia;
– avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà;
– la firma autografa del coniuge, certificata dall’avvocato.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può far pervenire una risposta esplicita di rifiuto. Se entro il termine egli non risponde, il silenzio si considera rifiuto. Il coniuge che ha formulato l’invito, sempre tramite il suo avvocato, deve quindi avviare la causa entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione, a pena di decadenza.
Se, invece, nei predetti 30 giorni dalla ricezione dell’invito, il coniuge aderisce all’invito, le parti, con l’assistenza dei propri avvocati, stipulano una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole sulla separazione, sul divorzio o sulla modifica delle relative condizioni.
La conciliazione
Prima di aprire la fase della negoziazione, gli avvocati devono informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e sono inoltre obbligati a tentare la conciliazione tra i coniugi. In caso di figli minori, devono rammentare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione. Inoltre, il legale, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.
Quanto, più nel dettaglio, al tentativo di conciliazione tra marito e moglie, gli avvocati devono verificare se vi sia la possibilità di ricucire lo strappo. In verità, la legge usa una dizione generica e non richiede particolari attività, tanto che si può già presumere come tale previsione verrà superata con la semplice indicazione, nell’accordo, dell’inutilità di ogni tentativo di riappacificazione. Invero, c’è anche da dire che non è competenza specifica degli avvocati quella di conoscere i tasti giusti da spingere per trovare un riavvicinamento, ma questi potrebbero quantomeno suggerire un percorso collaborativo innanzi a un professionista del campo.
La procedura
A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per un periodo di tempo massimo indicato nella convenzione. Durante la negoziazione le parti devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede per risolvere la controversia e mantenere segrete le informazioni ricevute.
Se non si raggiunge un accordo, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla. L’avvocato della parte interessata deve quindi proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni, decorrenti dalla dichiarazione di mancato accordo.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso va trasmesso al pubblico ministero del tribunale.
A riguardo, la norma prevede due diverse possibilità. Se la coppia non abbia minori o incapaci interessati, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità formale, rilascia nullaosta. Invece, in caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse del minore. Se tale interesse è tutelato autorizza l’accordo, altrimenti non lo autorizza e trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, il quale, entro i successivi 30 giorni, fissa la comparizione delle parti.
La stesura dell’accordo deve contenere le condizioni di separazione e divorzio, riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale.
La competenza
In riferimento alla competenza per territorio, in caso di separazione è territorialmente competente la Procura della repubblica in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune mentre, in caso di divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, e in caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione.
La trascrizione
Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del P.M., uno qualsiasi dei due avvocati deve trasmettere entro dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autentica dell’accordo. In caso di ritardo o di omissione l’avvocato rischia una sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.
L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.
L’eventuale accordo preso in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti di una normale sentenza (di separazione, divorzio o modifica della condizioni di separazione e/o divorzio).
Se nell’accordo di negoziazione è previsto il trasferimento di beni immobili (case, terreni) è necessario poi l’intervento del notaio.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita relativo alla separazione o al divorzio è quindi annotato:
– sull’atto di nascita di ciascun coniuge;
– negli archivi informatici dello stato civile;
-sull’atto di matrimonio.
L’accordo per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio è annotato solo negli archivi informatici.
Esenzioni fiscali
Agli accordi presi in sede di negoziazione sono applicabili le esenzioni fiscali previste per il divorzio e la separazione.
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Fonte: www.laleggepertutti.it