di Patrizia Del Pidio
Ecco tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla riammissione al nuovo piano di rateazione per debiti fiscali.
Tutti i contribuenti decaduti da un piano di rateazione debiti sono riammessi, grazie alla Legge di Stabilità 2016, a nuovi piani di rateazione purchè versino entro il 31 maggio 2016 la prima rata scaduta per i piani di rateazione stipulati tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015.
A riportare tutti i dettagli è la circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate che spiega in quali ipotesi è possibile accedere ad un nuovo piano di rateazione.
Sono riammessi al piano di rateazione tutti coloro che hanno definito le somme dovute mediante atto di adesione all’accertamento , al processo verbale di contestazione o all’invito a comparire.
Quali requisiti per i beneficiari?
Per poter beneficiare del nuovo piano di rateazione 2016 il contribuente deve essere decaduto dal precedente piano per non aver rispettato le scadenze di pagamento successive alla prima rata, che deve essere, invece, stata pagata, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015.
Sono ammessi alla rateazione debiti che riguardano imposte dirette come Irpef, Ires, Addizionali e Irap mentre non sono ammesse alla rateazione altre tipologie di imposta come, ad esempio, l’Iva.
Per poter essere riammessi al piano di rateazione bisogna pagare, entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata del precedente piano di rateazione per il cui mancato pagamento è avvenuta la decadenza del piano stesso. La rata, che non deve essere la prima, da pagare entro il 31 maggio deve essere la prima rata non pagata entro la scadenza ordinaria e neppure entro la scadenza di quella successiva.
Una volta pagata la rata in oggetto bisogne inviare all’Agenzia delle Entrate la copia della quietanza di pagamento entro 10 giorni da esso effettuandolo tramite modello F24 ed utilizzando gli stessi codici tributo del piano di rateazione precedente.
Se il vecchio piano di rateazione riguardava anche imposte indirette per queste non è consentita la riammissione alla rateazione per cui bisogna sottrarre alla rata scaduta l’importo, gli interessi e le sanzioni del debito che non è ammesso al nuovo piano di rateazione, scorporando la quota relativa alla sanzione in misura proporzionale mentre sarà la stessa Agenzia delle Entrate a ricalcolare gli interessi di rateazione del nuovo piano che comprenderà, però, anche gli interessi dovuti per il periodo intercorso tra la scadenza originaria delle rate e il momento del pagamento. Il nuovo numero di rate sarà pari a quelle scadute e non pagate nel piano originario con l’esclusione di quella versata entro il 31 maggio 2016, che va a costituire la richiesta di riammissione al piano di rateazione.
Fonte: www.investireoggi.it