Mare sporco e spiaggia al di sotto delle attese: il risarcimento per danno da vacanza rovinata.
Quando si decide di passare una vacanza al mare, al di là della bellezza del posto, degli svaghi che può offrire e degli incontri che si possono fare, il protagonista è proprio il mare:se è inquinato, la vacanza può dirsi rovinata. Ecco perché le agenzie di viaggidevono prestare la dovuta attenzione nel presentare gli itinerari disponibili. È importante rimettere al cliente le informazioni con la massima trasparenza e onestà, affinchè ciò che nella patinata brochure appare come un mare limpido e cristallino non si trasformi in un limaccioso canale di acque torbide.
Il depliant illustrativo, secondo la Corte di Cassazione [1], è parte integrante del contratto stipulato con l’organizzatore del pacchetto turistico, in quanto rappresenta il mezzo attraverso cui viene presentata l’offerta al cliente. L’assenza di corrispondenza tra i servizi prospettati (come, ad esempio, un mare limpido e una spiaggia pulita) e quelli effettivi rappresenta un inadempimento contrattuale.
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo che questi provi che l’inadempimento contrattuale è dovuto a eventi imprevisti e imprevedibili successivi alla stipula del contratto stesso o a esclusiva responsabilità di terzi o del consumatore (si pensi al caso in cui l’agenzia di viaggi prospetti una vacanza in una meravigliosa isola tropicale. Pochi giorni prima di raggiungere il luogo di villeggiatura, una petroliera si incaglia nella barriera corallina e perde grandi quantità di greggio. Il mare cristallino, d’un tratto, diventa scuro e oleoso. La responsabilità non è attribuibile all’agenzia di viaggi).
Il codice del turismo [2], in questi casi, prevede che il cliente, oltre alla risoluzione del contratto, possa chiedere un risarcimento del dannodovuto al tempo di vacanza inutilmente trascorso in quel luogo, alle carenze qualitative (e quantitative) riscontrate e alla delusione di aver sprecato le ferie in una esperienza poco gratificante.
Il reclamo
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata deve essere richiesto all’agenzia di viaggi o al tour operetor al quale ci si è rivolti per organizzare la vacanza. I disservizi e le anomalie possono essere segnalate già durante la vacanza stessa. Anche se, affinchè le richieste abbiano un maggiore peso formale, bisogna utilizzare lo strumento del reclamo, da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data di rientro nel luogo di partenza [3]. La Corte di Cassazione [4], tuttavia, ha stabilito che i suddetti 10 giorni non rappresentano un termine di decadenza del diritto di essere risarciti. Il reclamo può essere quindi presentato anche in un periodo successivo, sempre che non si oltrepassi il limite di un anno dalla data di rientro dal viaggio, per i danni alle cose, e di 3 anni per i danni alla persona.
Il reclamo deve contenere:
– l’indicazione precisa dei disagi patiti e delle spese aggiuntive sostenute a causa della differenza tra quanto prometteva il pacchetto e il reale servizio ricevuto;
– la conseguente richiesta di restituzione, almeno parziale, del prezzo pagato per la vacanza, dei costi aggiuntivi sostenuti in seguito ai disservizi che si sono verificati, e il risarcimento del danno per vacanza rovinata;
– documentazione, filmati, fotografie e tutto il materiale che possa essere utile a dimostrare le inefficienze riscontrate e le conseguenti spese sostenute.
Il ricorso
Qualora l’agenzia di viaggi non accolga il reclamo e non riconosca il dovuto, è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria del luogo di residenza del consumatore (Giudice di Pace se la causa ha un valore inferiore ai 5.000 euro, Tribunale se ha un valore superiore ai 5.000 euro).
Assicurazione
L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del cliente per il risarcimento dei danni alla persona, per danni diversi da quelli alla persona e per danno da vacanza rovinata [5].
In ogni caso, i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano al cliente il rientro immediato e assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.