Si parla spesso di autovelox e della validità delle multe elevate con questo “odioso” sistema di controllo elettronico della velocità. Non tutti i giudici però la pensano allo stesso modo.
Autovelox nascosti
Nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità integra la fattispecie del reato di truffa. Queste devono essere segnalate almeno 400 metri prima e ben visibili.
Peraltro, con una importantissima e recente sentenza, il Giudice di Pace di Vasto ha precisato che la prova della visibilità dello strumento di controllo deve essere data dal Comune. All’utente della strada, quindi, basta solo sollevare l’eccezione davanti al giudice, senza dover dimostrare che l’autovelox fosse “imboscato”.
Autovelox non segnalati dalla segnaletica
Secondo la Cassazione [1], per rendere lecita la multa,è necessaria la presenza di segnaletica verticale che avvisa della presenza del dispositivo sul tratto di strada interessato. La postazione inoltre deve essere ben visibile.
La legge impone che gli automobilisti siano previamente informati circa l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità. La violazione di tale previsione determina la nullità del verbale di contestazione.
Una eccezione a questa regola è stata ritenuta operante quando l’autovelox è installato sulla volante della polizia (modello ProVida): in questo caso la presenza dell’apparecchio può non essere segnalata.
È necessario anche che l’autovelox non sia posizionato immediatamente dopo il cartello verticale del limite di velocità, in quanto ciò imporrebbe brusche frenate pericolose per il traffico.
Se la segnaletica in questione è nascosta da alberi, lampioni dell’illuminazione pubblica o, peggio, si trovi in curva, tanto da rendersi poco visibile al conducente impegnato nelle manovre di guida, la multa deve essere annullata.
Se c’è la segnaletica, ma di essa non è data menzione nel verbale
Una recente sentenza del tribunale di Piacenza ha dichiarato illegittima la multa per autovelox, sebbene sia presente la segnaletica verticale, se del rispetto di tale previsione non venga data menzione nel verbale. Pertanto è bene che l’automobilista legga attentamente la multa recapitatagli e si accerti che ivi sia indicata tale dicitura, ossia che sul posto era presente la segnaletica stradale di avviso. Ciò per non obbligare il multato a recarsi nuovamente sul tratto di strada incriminato, per verificare la presenza o meno della segnaletica.
Tipi di strade
È nulla anche la multa per eccesso di velocità comminata dalla polizia municipale sulla superstrada, essendo quest’ultima una strada extraurbana principale di competenza della Polizia di Stato e non dei vigili urbani.
Società private
Se l’autovelox è affidato in concessione, da società privata, al Comune e la prima non incassa solo un canone fisso, ma anche una percentuale sulla base di ogni verbale, le multe sono nulle. Infatti tale tipo di accordo è contrario alla legge e comporta la nullità delle contravvenzioni. I privati non possono, infatti, avere un interesse nell’esercizio di attività pubbliche dovute per legge.
Termini
È nulla, altresì, la multa notificata al trasgressore oltre il termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione e non dal giorno in cui è avvenuta l’infrazione stessa.
Contestazione immediata.
In generale, la multa fatta con l’autovelox deve essere sempre contestata immediatamente: la pattuglia deve quindi fermare l’automobilista. Esistono però delle eccezioni a tale regola. Una di queste è nel caso di strade definite “a scorrimento” ossia deve presentare carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, priva di intersezioni a raso o con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
Fotografie
Le foto effettuate dall’autovelox devono ritrarre esclusivamente il trasgressore tutelando così la privacy dei terzi; inoltre non possono essere inviate a casa del proprietario del mezzo, ma devono essere consegnate solo a mani di questi, e non in mani di soggetti diversi della famiglia.
Le immagini scattate dalle apparecchiature omologate possono essere utilizzate, non solo per accertare le infrazioni al codice della strada, ma anche per verificare se il mezzo era coperto da polizza assicurativa.
Sistemi per evitare la fotografia
Impazzano anche i metodi per oscurare le targhe e non essere fotografati così da evitare di essere multati.
Proprietà e lesione della privacy
Gli strumenti di accertamento delle violazioni del codice della strada (autovelox, tutor) devono essere di proprietà degli Enti Locali, e non essere prestati gratuitamente da aziende private.
Una interessante e recentissima sentenza del giudice di pace di Pavia ha dichiarato illegittima la multa per autovelox, in quanto lesiva della privacy. Ciò avviene quando l’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità è stato affidato in convenzione ad un’azienda privata e quest’ultima, oltre a scattare la foto, abbia anche il compito di individuare il proprietario del veicolo trasgressore e notificare l’atto con la sanzione amministrativa. Ciò perché si tratta di dati che sono accessibili solo alle amministrazioni e non ad aziende private.
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[1] Cass. ord. n. 4067 del 14.03.2012.
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Fonte: www.laleggepertutti.it