Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un danno contrattuale patrimoniale, poiché la vacanza configura un bene giuridico suscettibile formare oggetto di commercializzazione (Pardolesi, Turismo organizzato e tutela del consumatore, in Riv. Dir. Civ., 1981, I, 75).
Un’altra tesi lo qualifica, invece, come un danno contrattuale di natura non patrimoniale. Illuminante in tale senso una nota sentenza del Tribunale di Napoli, del 27/4/2006 la quale ha stabilito che tale danno può essere individuato in “quel pregiudizio di tipo psicologico che colpisce il danneggiato ed è riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e proteste, in generale di non aver potuto godere della serenità che è lecito attendersi dalla vacanza”.
Tale interpretazione trova conferma in alcune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso (Corte Giustizia 12/03/2002 n. 168).
Prevale, tuttavia, la tesi della non patrimonialità del danno da vacanza rovinata.
Diverse pronunce infatti hanno stabilito che l’agente di viaggi è tenuto a risarcire al cliente anche i danni non patrimoniali da questo subiti a causa del disagio dovuto al godimento di un periodo di vacanza non adeguato alle proprie aspettative (Trib. Roma 6/10/1989, in Resp. civ., 1991, 512 – Trib. Milano 4/6/1998 in Contratti, 1999, 39 – Trib. Treviso, 14//1/2002, in Giur. Mer, 2002,1194 ss);
Occorre infine dare conto anche di qualche isolata posizione, soprattutto dei giudici di Pace, che qualifica il danno in esame come danno biologico. Questa tesi tuttavia, a mio parere, può essere presa in considerazione solo allorquando i disagi subiti dal turista siano di tale entità da aver prodotto delle vere e proprie patologie anche solo psicologiche accertabili in sede clinica. Ulteriore interpretazione riconduce infine il danno da vacanza rovinata sub specie di danno esistenziale, ossia pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dal turista per non aver potuto godere appieno della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo (si confronti Trib. Cagliari 30/10/2008, in Riv. Giur. sarda, 2010, 89).
Questa posizione è condivisa da autorevole dottrina (Morandi, il danno da vacanza rovinata, in Cendon-Ziviz, il danno esistenziale, una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000, pag. 628) a parere della quale il danno da vacanza rovinata si individua nel pregiudizio che consegue alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative.
Veniamo infine ad una elencazione, non esaustiva, delle fattispecie più comuni del danno da vacanza rovinata. Le note sentenze n. 26972-26975 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008 hanno espunto dal nostro ordinamento il danno esistenziale, come categoria a se stante, chiarendo che si tratta di specie del genere danno biologico, ed hanno escluso dal risarcimento le cosiddette liti bagattellari.
Questo perché il danno esistenziale era ormai assurto nella interpretazione di molti giudici di Pace, a categoria nella quale far rientrare i risarcimenti più fantasiosi come l’errato taglio di capelli, la rottura del tacco della scarpa della sposa, l’attesa stressante in aeroporto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che sono meritevoli di tutela i pregiudizi consistenti in lesioni di un diritto inviolabile della persona concretament6e individuato. Inoltre si deve trattare di una lesione che superi la soglia minima della normale tolleranza cui tutte le persone di buon senso si devono attenere.
Pertanto, allo stato, e con gli accorgimenti sopra descritti, si devono considerare degne di tutela risarcitoria:
- L’assegnazione di un albergo di categoria inferiore rispetto a quello espresso nel depliant;
- L’annullamento di un volo transoceanico;
- L’indisponibilità di letti presso una struttura ricettiva;
- Il ritardo aereo con perdita di coincidenza;
- L’impraticabilità di una spiaggia turistica;
- La presenza di un’epidemia in loco;
- La rapina subita dal viaggiatore;
- Il furto nelle immediatezze dell’arrivo in albergo;
- Il non funzionamento della struttura alberghiera prenotata,
- L’overbooking alberghiero.
Federico Vaccaro