di Marina Crisafi
Torna in aula oggi al Senato dopo 4 mesi “sabbatici” il disegno di legge sul divorzio breve che aveva ricevuto il placet della Commissione Giustizia della Camera il 19 novembre scorso.
Un esame ritenuto ormai improcrastinabile – anche a seguito dell’entrata in vigore delle norme del c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014) sulla separazione e divorzi facili (che, si ricorda, non accorciano i tempi necessari per arrivare al divorzio ma ne semplificano la procedura (vai alla guida sulla riforma) – e che rappresenterebbe la vera rivoluzione in materia, peraltro annunciata (ed attesa) da tempo e che finalmente sembra volgere al termine.
L’eventuale sì del Senato di oggi, però, non costituirebbe comunque quello definitivo perché dopo le modifiche apportate in sede di esame in commissione il testo dovrà tornare in terza lettura alla Camera, per ottenere il via libera finale, nella speranza che i “tempi biblici” che hanno caratterizzato sinora il progetto di legge non si protraggano ulteriormente.
Ecco le principali novità del ddl n. 1504 sulle quali sono chiamati oggi a discutere gli inquilini di Palazzo Madama:
– Divorzio immediato
Tra le principali novità sulle quali il Senato dovrà votare c’è quella del c.d. “divorzio immediato”. La modifica prevede, infatti, che la fine dell’unione tra i coniugi possa essere richiesta “solo con ricorso congiunto” davanti all’autorità giudiziaria competente. Il permesso di bypassare, in sostanza, la separazione, è consentito però soltanto alle coppie senza figli minori, maggiorenni con handicap gravi o sotto i 26 anni laddove non economicamente autosufficienti.
– Divorzio breve
La misura rappresenta la base stessa del ddl, secondo la quale sarebbero necessari 12 mesi, in luogo dei tre anni previsti attualmente, per arrivare il divorzio.
I tempi tra separazione e divorzio si restringerebbero ulteriormente a 6 mesi in caso di accordo consensuale.
La cessazione potrà essere richiesta, inoltre, da entrambi o da uno solo dei coniugi quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale”, oppure quando è stata omologata la separazione consensuale, o, ancora, nei casi in cui è intervenuta separazione di fatto, quando la stessa “è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970”.
– Affidamento dei figli
In regime di divorzio breve, il provvedimento relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli deciso con sentenza dal giudice, sarà valido anche dopo “l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi“ oppure a seguito di ricorso divorzile.
– Scioglimento della comunione
Rispetto alla disciplina attuale che prevede che lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi si verifichi “ex nunc”, ovvero dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, il ddl sul divorzio breve anticipa tale momento alla data in cui il giudice autorizza marito e moglie a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
Fonte: www.StudioCataldi.it