Il divieto per Equitalia di pignorare la prima casa, introdotto nel 2013, non vuol dire anche divieto di iscrivere ipoteca. L’Agente per la riscossione può, infatti, iscrivere comunque ipoteca, se il debito con l’erario supera 20mila euro. Tuttavia, qualora si tratti dell’unico immobile di residenza e abitazione del contribuente, Equitalia non può, dopo, dar corso all’espropriazione. Negli altri casi, è possibile solo se il debito supera i 120mila euro.
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si può anche ottenere la sospensione dell’iscrizione di ipoteca, da parte del giudice tributario, cui il contribuente si sia rivolto nell’impugnare la cartella esattoriale.
Ci spieghiamo meglio: il solo fatto di aver presentato ricorso contro l’atto ricevuto da Equitalia potrebbe indurre il giudice, ritenuta la fondatezza dell’impugnazione, a mettere uno “stop” all’ipoteca, in via preventiva, in attesa di decidere definitivamente la causa.
È quanto risulta da una interessantissima ordinanza [1] della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia depositata martedì mattina scorso.
In verità il tribunale tributario non ha inventato nulla di nuovo, ma ha fatto solo una corretta applicazione della legge [2] che stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione l’esecuzione dell’atto impugnato se, dall’atto stesso, derivano per il contribuente danni gravi e irreparabili.
Su tale domanda (accessoria rispetto al ricorso in sé) presentata dal ricorrente, il Presidente della Commissione Tributaria fissa la data per l’udienza di trattazione della istanza di sospensione (in caso di eccezionale urgenza il giudice può disporre automaticamente la sospensione ancor prima dell’udienza).
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.
L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
In pratica, tale norma introduce una forte tutela per il contribuente in attesa che il tribunale decida il ricorso e depositi la sentenza (tempi che, a volte, sono assai dilatati): fino a tale momento, quindi, ogni effetto dell’atto viene sospeso.
Per ottenere tale sospensione è però necessario che il contribuente dimostri due condizioni:
– che il proprio diritto appaia fondato già da una prima analisi sommaria (i tecnici lo chiamano “fumus boni iuris”): insomma, è necessaria una parvenza di fondatezza dell’impugnazione;
– che, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione, egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (i tecnici lo chiamano “periculum in mora”): potrebbe essere tale la dimostrazione che si tratti dell’unica abitazione del ricorrente.
Fonte: www.laleggepertutti.it