di Avv. Antonio Battaglini
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La vacanza è, nella maggior parte dei casi, una pausa piacevole dopo un anno di intenso lavoro o studio. Purtroppo, non di rado, accade che da pausa si trasformi in incubo: camere d’albergo fatiscenti, servizi scadenti, cibo pessimo, offerte turistiche fantasma. Si parla in tutti questi casi di “vacanza rovinata”, espressione che è entrata nel linguaggio e nel sentire comune, anche se non sempre si sa esattamente di cosa si sta parlando.
Cercheremo, in questo articolo, di capire cos’è realmente il “danno da vacanza rovinata”, quando spetta, chi può chiederlo, contro chi bisogna agire e cosa occorre provare.
Per dirla in soldoni la “vacanza rovinata” racchiude in sè tutti i disagi sopportati dal turista durante il soggiorno, a causa dell’organizzatore del viaggio, ovvero del tour operator.
Senza pretesa di esaustività, e a titolo esemplificativo, configurano il danno da vacanza rovinata: la mancata partenza dell’aereo e/o leccessivo ritardo nelle partenze stesse; lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli; la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e la mancanza degli altri servizi previsti in contratto; le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente; in generale i disservizi imputabili a negligenza dell’organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili.
In tutte queste ipotesi, il turista / consumatore ha dalla sua parte il “Codice del Turismo” (D. Lgs. n. 79/2011, entrato in vigore il 21 giugno 2011), che ha previsto espressamente il cd. “danno da vacanza rovinata”. L’art. 47 statuisce infatti che il turista, qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, può “chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione
del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta“.
Pertanto, di fronte ai disagi sopportati in vacanza (cd. emotional distress), come ci si può tutelare?
Innanzi tutto bisogna aver chiaro l’interlocutore a cui indirizzare le lamentele. Al riguardo, va precisato che il tour operator è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori, guide turistiche), nei confronti dei quali potrà eventualmente rivalersi solo dopo aver risarcito il turista.
L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e, dunque, soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.
Il primo passo è provare a far valere le proprie ragioni sul posto di vacanza, formulando un reclamo al rappresentante locale del tour operator.
Se questa strada è stata percorsa senza risultato, una volta tornato a casa, e comunque non oltre i dieci giorni, il consumatore / turista può denunciare, per iscritto e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator, “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati” e chiedere quindi un indennizzo. Fotografie, filamti e testimonianze saranno un valido alleato per dimostrare i disservizi che si denunciano.
Altra cosa importante sono i termini entro i quali far valere le proprie ragioni. In particolare il termine è di un anno dal rientro dalle vacanze per intentare la causa per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione; tale termine sale però a tre anni per le lesioni personali.
Fonte: www.StudioCataldi.it