Di Maurizio Reggi e Fabio Campanella
Nullo l’atto del dirigente decaduto. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 3222/25/15 (pres. Verniero, relatore Ingino), la prima che risulti in materia, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico. Un imprenditore individuale aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva, deducendo molteplici vizi fra cui: l’inesistenza della notifica, la nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamento «impoesattivi», l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, l’illegittimità della verifica subita, l’omissione del contraddittorio, nonché l’infondatezza dei rilievi operati dai verificatori e vari vizi di merito. La Ctp ha ritenuto sufficiente, ai fini della decisione, l’illegittimità dell’atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso. L’art. 42 del dpr 600/73 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della «carriera direttiva» da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’ufficio (il direttore provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato. Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di stato (n. 5619 del 26 novembre 2013) fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico
Fonte: www.italiaoggi.it