di Francesco Cataldi, dottore commercialista
Questa è la conclusione della Commissione Tributaria di Bari, sezione IX che, con la sentenza n. 27/09/2013 depositata lo scorso 05 aprile, oltre a confermare l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ne dichiara l’insufficienza al fine di provare il contenuto della cartella di pagamento.
La pronuncia della CTP di BARI
La sentenza della nona sezione della CTP di Bari è particolarmente significativa perché, resa successivamente alla pronuncia n. 6610/2013 della Corte di Cassazione che rimette in discussione l’impugnabilità degli estratti di ruolo, conferma il precedente orientamento della S.C. (sentenze nn. 15946/2010, 724/2010), ritenendo l’estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile; e sancisce l’insufficienza probatoria dell’estratto di ruolo per provare la notificazione della cartella di pagamento.
Nella specie, la richiesta di Equitalia è costituita da ben trentacinque estratti di ruolo impugnati dal ricorrente innanzi alla Commissione di Bari in quanto il medesimo ne aveva avuto contezza, come illustrato con i motivi di ricorso, solo dopo aver presentato istanza di rateazione presso il concessionario della riscossione competente, stante la mancata notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento.
Decidendo la questione, la sentenza in commento dichiara l’inefficacia degli estratti di ruolo, ritenendo che Equitalia, non producendo in giudizio le cartelle di pagamento, non assolve l’onere probatorio su di essa incombente in virtù del disposto di cui all’art. 2697 c.c.
La prova che Equitalia è tenuta a fornire
Il Collegio Barese, confermando l’orientamento della giurisprudenza di merito (CTP Genova sentenza n. 11/01/2012 depositata il 25/01/2005; CTP Parma sentenza nn. 15/07/2010 e 40/01/2010, TAR Calabria sentenza n. 301 del 30.04.2009) indicata dal ricorrente, ritiene che, qualora il contribuente contesti in giudizio l’omessa notifica della cartella esattoriale, Equitalia è tenuta in giudizio ad esibire:
a) la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è state notificata la cartella di pagamento ovvero la relata di notifica;
b) la copia della cartella di pagamento.
Solo in tal modo, sottolinea il Collegio, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella.
I Giudici Baresi, a ben vedere, applicano correttamente, distinguendosi, peraltro, da altra giurisprudenza, i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, in base ai quali spetta all’Amministrazione Finanziaria e/o al Concessionario, attori in senso sostanziale nel giudizio, dimostrare la legittimità e la fondatezza della pretesa.
L’insufficienza dell’avviso di ricevimento
Come statuito, la mera dimostrazione del ricevimento di una raccomandata attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento non vale di per sé a comprovare il contenuto dell’atto presuntivamente inviato e, nel caso di specie, della cartella di pagamento; sicché, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione derivino determinati effetti giuridici dimostrarne il reale contenuto (così come già sancito da Cass. 10021/2005).
Il valore probatorio dell’estratto di ruolo secondo la Cassazione
L’inidoneità dell’estratto di ruolo a provare il contenuto della cartella di pagamento, confermata dalla Commissione Provinciale di Bari, è un principio già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenzan. 16929 del 4 ottobre 2012.
In particolare, nella richiamata pronuncia la Prima Sezione della Corte di Cassazione – chiamata a valutare il valore probatorio della documentazione prodotta in atti da Equitalia (per l’insinuazione al passivo di un fallimento), consistente nelle copie delle notifiche e degli estratti di ruolo delle cartelle presuntivamente notificate – sancisce che l’estratto di ruolo non prova la notifica della cartella per due ordini di motivi:
a) poiché l’estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice, che però se ne vuole avvalere in giudizio.
b) poiché l’estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati.
Correttamente, quindi, la S.C. preclude all’estratto di ruolo la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella; conseguentemente, se il Concessionario della riscossione intende provare la notifica della cartella di pagamento, come confermato dalla CTP BARESE, deve produrre la copia completa della cartella di pagamento.
L’estratto di ruolo è impugnabile?
La questione è estremamente attuale in quanto è intervenuta una recente pronuncia di legittimità n. 6610 del 15 marzo 2013, che riapre la querelle che sembrava ormai assestarsi sulla definitiva impugnabilità dell’estratto di ruolo, scardinando le certezze che si erano ormai create sulla base di una costante giurisprudenza.
La CTP di Bari, con sentenza n. 27/09/13 dep. 05.04.2013, successiva al pronunciamento di legittimità citato, richiamando la sentenza n. 15946/2010 della Suprema Corte, ribalta nuovamente i termini della questione e conferma l’impugnabilità dell’estratto di ruolo riconoscendo al contribuente la possibilità di ricorrere avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore al medesimo indirizzati ed aventi ad oggetto una pretesa tributaria, escludendo la necessità di attendere che la stessa venga richiesta attraverso un atto autoritativo espressamente incluso tra gli atti impugnabili dall’art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992.
Nella sentenza n. 6610 del 15 marzo 2013 i Giudici di Piazza Cavour, invece, confermano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l’autonoma impugnazione del ruolo e conseguentemente dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.
I Supremi Giudici motivano la statuizione sul presupposto che senza la notifica di un atto impositivo non c’è un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c. tale da radicare una lite tributaria poiché, aggiungono, il processo tributario ha una struttura oppositiva e non ammette preventivamente azioni di accertamento negativo del tributo.
Perplessità circa la non impugnabilità dell’estratto di ruolo
A parere di chi scrive, l’impugnazione dell’estratto di ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento non si sostanzia in un accertamento negativo, poiché l’estratto di ruolo “stampato” presso il concessionario presuppone che la cartella di pagamento, i cui estremi sono riportati nell’estratto di ruolo (numero, data notifica, ecc.), sia entrata nella sfera di conoscenza del contribuente attraverso una precedente notificazione.
Sicché non si tratta di una azione preventiva di accertamento negativo del tributo, poiché l’estratto di ruolo porta l’indicazione di notifica di cartelle di pagamento e, qualora tali dati non corrispondano alla realtà in quanto la cartella non è effettivamente stata notificata ovvero il procedimento notificatorio è stato irrituale, sussiste l’interesse processuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., che deve potersi opporre e impugnare l’estratto e gli atti che lo stesso presuppone al fine di chiederne l’annullamento.
Le conseguenze della non impugnabilità dell’estratto di ruolo
L’orientamento da ultimo espresso dagli ermellini potrebbe portare alla paradossale conseguenza per cui il contribuente che viene a conoscenza di una notifica errata e/o inesistente effettuata nei suoi confronti, rimarrebbe esposto agli effetti della presupposta notificazione (azioni esecutive, interessi di mora che continuano a prodursi, ecc.), senza tutela giudiziaria, trovandosi costretto ad attendere la notifica dell’atto successivo sicuramente più invasivo (non di rado accade che il concessionario, che dà per scontata la notifica della cartella, procede, ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602/73, alla notifica di un pignoramento presso terzi).
Ma vi è di più.
A seguito dell’impugnazione dell’atto successivo (atto di pignoramento presso terzi, avviso di intimazione, ecc. ) il contribuente rischierebbe l’inammissibilità del ricorso con il quale contesti l’omessa notifica della cartella, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, ove il Concessionario riesca a dimostrare che il ricorrente era venuto a conoscenza della notifica della cartella a seguito della richiesta dell’estratto di ruolo.
Sicchè, è auspicabile che la S. C. confermi nuovamente il precedente orientamento, permettendo al contribuente di impugnare autonomamente l’estratto di ruolo che presuppone la notifica di una cartella di pagamento, così evitando la lesione del diritto di difesa del contribuente che da un lato non potrebbe impugnare l’estratto di ruolo e dall’altro potrebbe trovarsi di fronte all’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto successivo.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com