di Marina Crisafi – È arrivato il d-day del divorzio breve atteso da oltre 200mila coppie in “coda” per dirsi addio più velocemente (come riportato dal Sole24Ore).
Ma la nuova normativa approvata il 22 aprile scorso dalla Camera e in vigore da domani non elimina la separazione come da molti sperato.
Considerato che la norma sul divorzio diretto è stata “bocciata” durante l’iter parlamentare e sta seguendo un suo personale cammino, la riforma, di fatto, accorcia semplicemente i tempi necessari per lasciarsi.
Separazione e divorzio poi potranno essere frutto di accordi fai-da-te in comune o di negoziazione assistita con un avvocato per parte.
– Divorzio in 6 o 12 mesi
La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è l’abbreviazione dei termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra separazione e divorzio, ma nulla è cambiato in merito ai presupposti e all’iter della procedura.
In soldoni, se i due coniugi si separano consensualmente, potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.
Se invece la separazione è giudiziale, per poter tagliare i ponti definitivamente occorre un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato. I dodici mesi decorrono dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In entrambi i casi, resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.
– Scioglimento anticipato della comunione
L’altra grande novità introdotta dalla l. n. 55/2015 è lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i coniugi.
Sinora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, da domani lo scioglimento è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
– Divorzio fai-da-te o negoziato?
Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi) introdotto dalla riforma, l’ex coppia potrà iniziare l’iter del divorzio, oltre che in tribunale con un giudizio vero e proprio che si conclude con sentenza, in alternativa anche con la negoziazione assistita introdotta dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), rivolgendosi ad un avvocato (per parte) e formalizzando un accordo per la cessazione del rapporto coniugale, ovvero optando per il divorzio fai-da-te presentandosi in Comune e sottoscrivendo un accordo di fronte all’ufficiale di stato civile.
Entrambe le procedure sono possibili anche per la separazione (deve trattarsi di accordi consensuali ovviamente, ossia con il pieno accordo delle parti su tutti gli aspetti personali e patrimoniali) e in ambedue i casi le coppie usufruiranno della medesima riduzione dei termini prevista dalla normativa sul divorzio breve.
– Se ci sono figli cosa succede?
Bisogna fare alcuni distinguo. I termini brevi per divorziare, sei mesi o dodici a seconda dei casi, introdotti dalla riforma n. 55/2015 valgono a prescindere dalla presenza o meno di figli.
Una volta decorsi questi termini (anche nel caso in cui ci si separi usufruendo delle procedure introdotte dal decreto giustizia), i coniugi potranno divorziare in comune, sottoscrivendo l’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, soltanto se non hanno figli minori,maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave.
I figli, secondo gli ultimi chiarimenti del Viminale, devono essere “in comune”, ossia della coppia che sta chiedendo la cessazione del matrimonio, mentre è possibile se si tratta di figli avuti da altri partner.
Per dirsi addio all’anagrafe, inoltre, è da tenere presente che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Anche in tal caso, il ministero ha chiarito che sono vietati soltanto quei patti “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”, mentre è possibile la previsione da parte dei coniugi dell’assegno di mantenimento o divorzile ((leggi: “Sì a separazioni e divorzi fai-da-te anche se in ballo ci sono ‘altri figli’ e assegno”).
Quanto alla negoziazione assistita, invece, con l’ausilio di un avvocato per parte, la stessa potrà essere esperita anche in presenza di prole minorenne, incapace, con handicap grave o economicamente non autosufficiente, ma con criteri più rigorosi (vai alla guida sulla negoziazione assistita).
– Disciplina transitoria
Un’ultima precisazione riguarda i processi in corso.
Per espresso disposto della l. n. 55/2015, le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge “anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
Da domani, pertanto, chi ha una separazione in atto, se sono decorsi i tempi richiesti (sei mesi consensuale 1 anno giudiziale) potrà inoltrare domanda di divorzio.
Fonte: www.StudioCataldi.it