Il vizio si sposta dall’accertamento fiscale firmato dal dirigente senza poteri all’atto notificato dall’Agente della riscossione: nullità anche se i termini per ricorrere sono scaduti.
Con una sentenza [1] che farà tremare il fisco italiano e la tenuta dei conti pubblici, la CTP di Campobasso è la prima Corte a dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia perché emesse a seguito di un atto dell’Agenzia delle Entrate firmato da uno dei “falsi dirigenti” (quelli, cioè, decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso). La novità di questa pronuncia è che – confermando quanto avevamo anticipato in tutti questi anni sul nostro giornale e, da ultimo, in “Cartella Equitalia nulla per l’accertamento firmato dal dirigente decaduto” – ad essere annullato non è più (solo) l’accertamento fiscale in sé, ma il successivo atto di Equitalia, la famigerata cartella, notificata quando ormai sono scaduti i termini per impugnare il primo.
Il che non fa che avvalorare la tesi secondo cui gli atti delle Entrate sono radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo. Ed, in buona sostanza, apre la possibilità del ricorso non solo a chi ha ricevuto un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo, o a chi abbia già sostenuto il primo o il secondo grado (senza successo), ed ancora a chi non abbia fatto mai opposizione e si sia visto quindi notificare la cartella di Equitalia. O, addirittura, anche per quanti hanno fatto decorrere i sessanta giorni dalla notifica del plico dell’Agente della riscossione senza impugnarlo davanti al giudice. Questo perché, stando a quanto insegnano i manuali di diritto, se un atto è nullo, tale vizio può essere fatto valere in qualsiasi momento (ossia, in qualsiasi stato e grado di giudizio) ed anche dal giudice stesso: la nullità, insomma, non può essere mai sanata.
La vicenda
Con la pronuncia in oggetto, il Collegio ha accolto il ricorso di un contribuente, annullando la cartella di pagamento a fini Irap e Iva.
L’atto impositivo, notificato al debitore, era stato emesso in base a ruolo firmato da un funzionario con incarico di dirigente, ma non in possesso della relativa qualifica: questione sulla quale, di recente, si è pronunciata la Corte Costituzionale stabilendo la nullità di tali nomine perché avvenute senza concorso (per ricordare l’intera vicenda rinviamo a “Dirigenti delle Entrate senza poteri”). Il ricorrente, che tuttavia aveva già presentato ricorso alla data della sentenza della Consulta, ha integrato il proprio atto con un motivo aggiunto [2] sostenendo l’illegittimità del conferimento d’incarico al funzionario firmatario dell’atto impugnato, citando la sentenza della Corte costituzionale [3].
Ovviamente, la prima difesa dell’Agenzia delle Entrate è stata quella di sostenere che la sentenza della Corte Costituzionale non potrebbe essere applicata a tutti i rapporti che abbiano già “esaurito” i propri effetti, e quindi anche a quegli avvisi per i quali, essendo scaduti i relativi termini di impugnazione, siano già state emesse le relative cartelle di pagamento.
Nulla di più falso, secondo la Ctp di Campobasso che rigetta le eccezioni del fisco e conferma la nullità della cartella esattoriale.
La nullità anche sulle cartelle di Equitalia
La pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge – si legge in sentenza – determina la cessazione della sua efficacia nei confronti dell’intera popolazione italiana e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata anche ai rapporti passati (come, per esempio, gli atti del fisco già notificati e i cui termini per l’opposizione siano scaduti), stante l’effetto retroattivo dell’annullamento.
Il concetto è, dunque, molto chiaro: l’accertamento fiscale fondato su norme incostituzionali è radicalmente nullo e tale nullità – sebbene l’atto non sia stato impugnato nei termini – si ripercuote anche sulla successiva cartella esattoriale di Equitalia.
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[1] CTP Campobasso, sent. n. 784/15.
[2] Ex articolo 24, comma 4, del Dlgs. n. 546/92.
[3] C. Cost. sent. n. 37/2015.
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Fonte: www.laleggepertutti.it