Tribunale di Milano: una gestione celere e razionale della causa impone di assegnare il fascicolo del divorzio allo stesso giudice che decide sulla separazione.
Come noto, pochi giorni fa è entrata in vigore la legge sul divorzio breve [1] che – lo ricordiamo – ha ridotto in modo drastico i termini per chiedere lo scioglimento del matrimonio (da 3 anni a 6 mesi se la separazione è consensuale e 1 anno se è giudiziale) ed è applicabile anche ai procedimenti già in corso; il divorzio, infatti, potrà essere chiesto mentre la causa di separazione è ancora in piedi.
In previsione dell’ imminente incremento delle domande giudiziali, il Tribunale di Milano si è pronunciato con una delibera disciplinare [2] tesa a risolvere alcuni problemi pratici in merito alle modalità di assegnazione delle nuove cause ai giudici.
Nello specifico, il provvedimento ha previsto che, nel caso in cui la domanda di divorzio sia presentata in pendenza della causa di separazione, il nuovo fascicolo verrà assegnato al giudice di tale procedimento (secondo il cosiddetto principio di connessione [3]); ciò allo scopo di “garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale”.
Evidenzia il Tribunale meneghino, infatti che, dal momento in cui viene depositata la domanda di divorzio, alcune decisioni non possono più essere assunte dal magistrato della causa di separazione, ma esse spettano in via esclusiva al giudice del divorzio. Si tratta nello specifico:
– delle questioni genitoriali (ad esempio sulla richiesta di affido esclusivo della prole da parte di uno dei genitori): sicché è quanto mai opportuno che sia in concreto lo stesso soggetto (se pur nel diverso ruolo di giudice divorzile) a dover assumere i provvedimenti in merito così da evitare che eventuali strumenti di tutela dei figli possano nel frattempo subire un arresto o essere in qualche modo ostacolati;
– delle questioni economiche (salvo il caso in cui esse non riguardino il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di separazione e quella del ricorso per divorzio dove resta la competenza del giudice della separazione).
In pratica, perciò, in base alla delibera in esame le nuove domande di divorzio verranno assegnate al giudice investito della causa di separazione ancora in corso, sempre che – precisa il Tribunale – il procedimento di separazione sia ancora “pendente” in primo grado e davanti alla sezione di cui è la delibera in esame.
La cancelleria dovrà in tal caso procedere alla annotazione delle assegnazioni per connessione man mano che vengono disposte per tenerne conto (con proporzione ridotta) nella eventuale successiva assegnazione dei procedimenti di divorzio (carico mensile del singolo giudice) in modo da realizzare una immediata e adeguata parità dei carichi.
La assegnazione della causa di divorzio in capo al giudice della separazione, assicurando la trattazione dei due procedimenti in capo ad un unico soggetto, permetterà – secondo la delibera del giudice meneghino – anche di garantirne “una più sollecita definizione”.
[1] L. n. 55/15.
[2] Trib. Milano, delibera del 25.05.15.
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