Così come abbiamo ormai iniziato a fare da un paio di settimane, elenchiamo l’ennesimo precedente a favore del contribuente con cui un altro tribunale annulla un avviso di accertamento firmato da un funzionario del fisco senza poteri: una pratica evidentemente assai sfruttata, in tutti questi anni, dall’Agenzia delle Entrate che sta collezionando una infinita serie di condanne da parte dalle Commissioni Tributarie di mezza Italia (leggi “Falsi dirigenti all’Agenzia delle Entrate: le sentenze pro-contribuente”). Tanto che si può ormai parlare di un orientamento constante e generale, condiviso anche dalla stessa Cassazione.
Questa volta è il turno della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che, su ricorso di un contribuente difeso dai dottori Francesco Cotrufo e Carlo Ferrari, del medesimo foro pugliese, con una recentissima sentenza [1] ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici hanno ribadito la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione della legge [2] che prevede espressamente la nullità dell’atto impositivo nei casi in cui non sia sottoscritto dal direttore dell’Ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da questi delegato. La normativa [3], infatti, esige la sottoscrizione della parte dell’organo che abbia la rappresentanza dell’ente, non prevedendo affatto la possibilità di una delega alla sottoscrizione.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato sottoscritto dal responsabile del procedimento di uno dei tanti team, il che ha reso di per sé nullo l’atto impositivo. Le prescrizioni imposte dalla legge [2]stabiliscono infatti che “l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui designato“. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile.
L’accertamento – conclude la Corte – è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazione, la motivazione.
L’amministrazione, in ultimo, è tenuta, in caso di ricorso da parte del contribuente, a fornire una delega effettiva da parte del capo d’Ufficio, non invece le circolari internet in tema di conferimento di incarichi. Insomma: banditi gli ordini di servizio che non hanno valore nei confronti dei contribuenti, ma servono solo a organizzare meglio l’ufficio.
Siamo ancora di fronte all’ennesimo procedimento che non fa che avvalorare quanto deciso dalla Corte Costituzionale, due settimane fa, con la sentenza che ha sollevato lo scandalo dei cosiddetti “falsi dirigenti” del fisco. Insomma, ancora una pronuncia a favore del contribuente, checché ne dicano il Ministro dell’Economia e il direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: www.laleggepertutti.it