di Giovanni Negri
Si può sciogliere anche subito il matrimonio contratto in Italia. A patto che vi siano elementi di internazionalità. In quella che forse è la prima applicazione nel nostro Paese del Regolamento Ue n. 1259 del 2010, il Tribunale di Parma, con sentenza del 12 giugno, ha sciolto l’unione celebrata nel 2009 tra un cittadino italiano e una cittadina spagnola.
La conseguenza pratica è che il matrimonio cessa di produrre i suoi effetti in tempi pressoché immediati. Avendo cioè deciso i due ormai ex coniugi (assistiti dallo studio legale Cacciatore di Parma), di comune accordo, di applicare la legge spagnola, che permette di chiedere immediatamente il divorzio senza la necessità di un periodo di separazione, ma con la necessità “solo” che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio indipendentemente dai motivi alla base della domanda, l’unione cessa istantaneamente.
Non esistono, sottolinea la pronuncia, problemi di ordine pubblico: in questo contesto è infatti sufficiente che il divorzio faccia seguito all’accertamento dell’irreparabile conclusione della comunione di vita e affetti della coppia. In questo senso, corroborato da una sentenza della Cassazione (la n. 16978 del 2006), il Tribunale avverte di non considerare tra i principi di ordine pubblico la necessità di un precedente periodo di separazione prima della concessione del divorzio.
L’accoglimento del ricorso congiunto fa leva sull’applicazione di una disciplina comunitaria di 4 anni fa, assunta nell’ambito della cooperazione rafforzata in materia civile, che si applica alle sole situazioni «che comportino un conflitto di leggi», dove cioè è possibile l’applicazione di una pluralità di disposizioni, se esistono elementi di internazionalità ovvero legami stretti con un altro Paese e la sua legislazione, come nel caso di cittadinanza diversa o residenza in Stati diversi o residenza in uno Stato di cui non sono cittadini. La scelta della legge applicabile deve essere però consapevole e, sul piano formale, è opportuno (non indispensabile però) che l’accordo sia tradotto in uno scritto, datato e firmato dalle parti. Con il Regolamento dovrebbe essere favorita, nelle intenzioni, una maggiore mobilità dei cittadini dell’Unione e una autonomia nella scelta della legge da esercitare entro un quadro di regole definite.
Che un accordo sia però necessario è però requisito previsto dallo stesso Regolamento: in questo modo si punta a impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Di qui la considerazione della scelta informata come cardine del Regolamento per il quale ciascun coniuge deve sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della opzione. La scelta può poi anche essere cambiata ma solo sino al momento in cui è chiamata in causa l’autorità giudiziaria.
I coniugi possono scegliere la legge da applicare al divorzio tra quella della comune residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo, quella dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo o quella dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo o la legge del foro.
Fonte: www.ilsole24ore.com