di Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
Diciamo la verità: noi tutti abbiamo qualche piccola fobia. Io personalmente ho paura di essere punta dalle api (“apifobia”) e più ingenerale temo gli insetti (“entomofobia”).
L’elenco delle fobie é davvero molto lungo: si va dalla “aviofobia” (paura di volare in aereo) alla “brontofobia” (paura dei tuoni), alla “ailurofobia” (paura dei gatti) e via dicendo…
Una delle paure piuttosto diffuse è la “musofobia” ossia la paura per i topi. Paura con cui si è dovuta confrontare una sfortunata signora che, ospite in un albergo, e’ stata morsa da un topo che si era introdotto nella camera da letto.
Il caso è finito nelle aule del tribunale di Lecce dove una coppia di coniugi ha avanzato pretese risarcitorie nei confronti dell’albergo sia perché la donna aveva subito lesioni a seguito del morso, sia perché la coppia non aveva potuto godere dell’ultimo giorno di vacanza proprio a causa di quello spiacevole incidente che li aveva costretti a rientrare con un giorno di anticipo.
Insomma per entrambi si era prospettata l’ipotesi di danno da vacanza rovinata.
“Tale profilo di danno trova la propria fonte normativa negli artt. 2059 ce. e 93 Codice del Consumo e nella interpretazione dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 5.2.1990 314/CEE fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, la quale con sentenza del 12.3.2002 n. 168, ha chiarito che “L’art. 5 della direttiva … 90/314/CEE, … deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fomite in occasione di un viaggio tutto compreso”.
Il danno da vacanza rovinata è ravvisabile in ogni sensibile disagio e minor godimento della vacanza da parte del consumatore determinato dall’inadempimento o dalla non esatta esecuzione delle prestazioni promesse nel contratto.
Va precisato però che “non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso. ( Cass. sentenza n. 7256 del 11/05/2012).
Nella vicenda in questione i coniugi hanno provato che durante la notte la donna mentre dormiva fu morsa da un topo; alcuni testimoni riferivano che avevano sentito le urla della donna e accorsi nella stanza avevano visto il topo; uno dei testimoni aveva visto il graffio sulla gamba della donna e poi aveva aiutato i malcapitati a trasferirsi, con i bagagli, in un’altra stanza.
Una testimone,in particolare, cioè un dipendente dell’albergo riferiva che il giorno dopo si era portato nella stanza, occupata dagli attori la sera precedente, con un ” manutentore ” e stanato l’animale lo aveva eliminato.
Il Tribunale di Lecce, nella persona del G.O.T. avv. Giuseppe Quaranta con la sentenza n. 3548 del 12 novembre 2013, riteneva che la presenza di un ratto nella stanza di un albergo aveva certamente deluso le aspettative degli attori e cio’ aveva determinato un minor godimento della vacanza ed influito sulla godibilità e piacevolezza della stessa.
Tutti questi elementi hanno consentono di ritenere ampiamente superata la soglia di tollerabilità indicata dalla SC quale discrimine per la risarcibilità del danno in esame.
Per queste ragioni il Tribunale condannava parte convenuta al risarcimento ex art.2059 cc e art. 93 cod. Consumo, del danno non patrimoniale derivato agli attori, danno che in ragione del valore del pacchetto turistico acquistato veniva liquidato nella misura di €.300,00 per ciascuno degli attori.
Le lesioni subite dalla donna venivano provate dalla documentazione medica prodotta e confermate poi dalla espletata CTU; alla donna venivano riscontrate lesioni guaribili in 6 giorni (incapacità temporanea parziale valutata al 25%) inoltre residuava uno stato ansioso fobico rievocativo” valutato come danno biologico nella misura del 1%.
In totale il risarcimento riconosciuto alla donna e’ pari alla complessiva somma di €.867,50, di cui €.67,50 per la IT ed €.800,00 per danno biologico.
In definitiva,il Tribunale civile di Lecce condannava l’Hotel a pagare in favore del marito la somma di €.300,00,a titolo di risarcimento del danno per la vacanza rovinata, la somma di €.1.167,50 a titolo di risarcimento del danno, nei confronti della moglie, sia per le lesioni che per la vacanza rovinata.
Condannava la parte convenuta a pagare in favore degli attori delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi €.1.270,00, di cui €.170,00 per spese; infine, dichiarava
la Toro Assicurazioni tenuta a mallevare la società alberghiera di quanto era tenuta a pagare in esecuzione del provvedimento.
Si ringrazia il sito www.cercasentenze.it per aver segnalato la sentenza.
Fonte: www.studiocataldi.it