Separazione e divorzio: perde l’affidamento e paga il danno non patrimoniale il genitore che ostacola le visite dei bambini con l’ex coniuge.
La madre che puntualmente tenta di ostacolare le visite dei figli da parte del padre non rischia solo di perderne l’affidamento condiviso, ma di dover anche pagare all’ex coniuge il risarcimento del danno non patrimoniale, per il dispiacere a questi arrecato dal non poter incontrare i propri bambini. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].
Esultano i padri separati dopo che già la Corte di Appello di Catanzaro aveva riconosciuto, nello scorso mese di gennaio, la possibilità di intravedere gli estremi della sindrome di alienazione genitoriale (cosiddetta “PAS”) nel caso di comportamento tiranno della donna, volto a screditare la figura paterna agli occhi dei figli.
L’orientamento dei giudici, in questo, è costante: la regola generale dell’affidamento condiviso (in base alla quale entrambi i genitori conservano gli stessi diritti, doveri e potestà sui minori, anche in caso di allocazione degli stessi presso uno solo dei due) non va più applicata quando essa costituisca un pregiudizio per essi stessi. Tale è l’ipotesi in cui uno dei due genitori si macchi di gravi colpe verso i propri figli. E non c’è dubbio che l’ostacolare le visite con l’altro genitore (nella maggior parte dei casi, il padre) possa costituire un serio pregiudizio per la crescita equilibrata e serena della prole. In tali casi, dunque, scatta l’affidamento esclusivo dei minori al genitore “non colpevole”.
Non solo. Con la pronuncia in commento la Suprema Corte aggiunge anche la necessità di risarcire il danno per il patimento morale arrecato all’ex coniuge allontanato dai propri stessi figli. Danno che – non potendo essere determinato nel suo preciso ammontare – va liquidato dal giudice in via equitativa, ossia secondo quanto a questi appare giusto.
La vicenda
Nel caso di specie una madre era stata condannata al risarcimento di 10mila euro per aver ostacolato i rapporti tra padre e figlio, somma però ritenuta non congrua dall’uomo. La donna aveva denunciato il marito per pedofilia ai danni del figlio, denuncia poi archiviata. A seguito di questa triste vicenda, la Cassazione ha confermato, sotto l’aspetto civilistico, l’illecito comportamento della madre di ostacolare i rapporti tra il padre e il piccolo. E, dopo averle revocato l’affidamento dei minori, ha rinviato nuovamente alla corte di appello per determinare nuovamente la misura del risarcimento.
I tanti casi di ostacolo nel diritto di visita
Sono purtroppo numerosi i casi di padri separati che lamentano l’impossibilità di vedere il proprio figlio a seguito della separazione o divorzio. A volte sono gli ostacoli diretti posti dalla ex moglie ai contatti tra i due, a volte le influenze psicologiche di quest’ultima sulla prole che portano i minori ad essere influenzati, “assorbendo” l’odio per una figura che non riconoscono più essere quella paterna. Anche in questo caso, a seguito di perizie psicologiche sulla prole, è possibile risalire all’illecito comportamento del genitore collocatario e alla revoca dell’affidamento condiviso.
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[1] Cass. sent. n. 6790/2016 del 7.04.2016.
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Fonte: laleggepertutti.it