Il Ddl n. 132 del 2014 ha ridotto e modificato la procedura del divorzio. Ecco di seguito gli aspetti salienti della nuova disciplina: se sussistono alcun presupposti, sui quali si ritornerà in seguito, il matrimonio civile si può sciogliere in soli 6 mesi senza dover passare dal tribunale. Il decreto legge di riforma ha dato vita a tal fine ad una nuova figura la “negoziazione assistita da un avvocato”.
La nuova procedura prevede che i coniugi che intendono separarsi consensualmente possono andare da un avvocato e predisporre dinanzi a quest’ultimo l’accordo per la separazione. La novità più rilevante consiste nel fatto che, a questo punto, non sarà più necessario il passaggio dinanzi al Tribunale secondo il meccanismo previgente, dove un giudice, verificati i presupposti di legge e la volontà delle parti, omologava la separazione alle condizioni stabilite dai coniugi.
Il controllo di legittimità dell’accordo viene delegato all’avvocato che mette per iscritto l’accordo. Sarà sempre il legale che dopo aver raccolto le sottoscrizioni di entrambi i coniugi in calce all’accordo ed aver autenticato le stesse, sarà onerato di trasmettere entro dieci giorni una copia dell’accordo e le certificazioni necessarie all’ufficiale di stato civile del Comune che ha iscritto o trascritto il matrimonio. E’ prevista una sanzione molto onerosa (da 5 mila a 50 mila euro) se l’atto ed i documenti allegati non vengono trasmessi entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile.
La nuova normativa non si applica ai coniugi genitori di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, casi nei quali resta invariata la precedente procedura che prevede il necessario passaggio dinanzi al Tribunale per l’omologazione delle condizioni dell’accordo.
In questo caso i tempi di attesa tra separazione e divorzio però non cambiano, il divorzio si ottiene non prima di tre anni dalla separazione.
Va sfatato un altro equivoco ingenerato da una non corretta informazione. Allo stato non è ancora previsto l’intervento diretto da parte dei coniugi all’ufficiale di stato civile per formalizzare l’accordo di separazione, anche se l’accordo non contenga patti patrimoniali.
Avv. Federico Vaccaro