Ganasce fiscali: in caso di rateazione il cittadino dovrà compilare un modello di sospensione del fermo auto e inoltrarlo al PRA.
Il fermo amministrativo, iscritto da Equitalia sull’auto del contribuente moroso, potrà essere sospeso se il debitore chiederà il pagamento dilazionato e pagherà la prima rata. In questo modo il mezzo, anche se non indispensabile al lavoro, potrà essere sbloccato e utilizzato fino al pagamento dell’ultima rata, momento in cui verrà definitivamente cancellato dai registri. Lo conferma la circolare [1] appena emessa da Equitalia e diffusa a tutti gli uffici.
Una vittoria per “La Legge per Tutti” che, qualche giorno fa, aveva denunciato – prima tra tutti – la grossa insidia contenuta nel decreto legislativo di riforma del sistema fiscale [2] entrato in vigore lo scorso 22 ottobre (leggi “Cambia il fermo auto di Equitalia: anche se paghi non ottieni lo sblocco”). La normativa da poco varata dal governo, infatti, modificando il precedente Dpr sulla riscossione, ha previsto che – a differenza del passato – fermi e ipoteche già iscritti a carico del contribuente non vengano meno neanche con l’autorizzazione alla rateazione del debito. Con la conseguenza che se l’utilizzo della casa non è precluso dell’esistenza dell’ipoteca, nel caso del fermo amministrativo, invece, l’auto non può circolare: una ganascia che sarebbe durata ben sei lunghi anni (a tanto ammontano, di norma, le rateazioni), durante i quali il contribuente, pur pagando regolarmente il proprio debito, sarebbe rimasto a piedi.
Tale previsione avrebbe potuto comportare, peraltro, una disparità di trattamento tra contribuenti che versano in situazione analoghe: chi rateizza senza essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare avrebbe potuto continuare a usare normalmente i propri veicoli (fermo restando, naturalmente, l’accoglimento dell’istanza e il pagamento puntuale della prima rata); chi invece aveva già sulle spalle le ganasce, pur rateizzando, si sarebbe ritrovato a fare i conti con il fermo fino alla completa estinzione del debito per un periodo variabile fino a sei anni, nonostante il divieto per gli agenti di portare avanti ulteriori azioni di riscossione forzosa.
La questione, sollevata dal nostro giornale, è rimbalzata su tutti i media nazionali (come già avevamo fatto quando avevamo denunciato la sostanziale abolizione del “pignoramento del quinto dello stipendio” a seguito del Decreto Salva Italia), ed Equitalia, chiamata a rispondere innanzi alle istituzioni, ha dovuto correggere il tiro.
Una situazione, a nostro avviso, ironica per due ragioni:
– non era Equitalia a dover dare spiegazioni se la legge è stata approvata dal Governo ed è stato quest’ultimo, quindi, ad imporre all’Agente della riscossione di non cancellare fermi e ipoteche; Equitalia non poteva che adeguarsi. Così come, a dover fare marcia indietro doveva essere il legislatore e non un organo amministrativo;
– la circolare di Equitalia resta pur sempre una circolare e non una norma di legge; essa, quindi, non potrà modificare la normativa (non potendosi considerare “fonte del diritto”). Con l’ancor più paradossale conseguenza che, se il contribuente non otterrà la sospensione promessa del fermo auto, non potrà tutt’oggi ricorrere al giudice per invocare la tutela dei propri diritti. Il tribunale, infatti, può applicare (e far applicare) solo le norme di legge, non anche le regole interne a un organo (come le circolari).
Insomma, si può dire che, al di là dell’apprezzabile avvicinamento al problema del cittadino, la soluzione non è quella corretta, perché non garantisce certezza né parità tra i cittadini.
Ma vediamo come funziona l’istanza per ottenere la sospensione del fermo auto e la procedura che bisogna seguire.
Innanzitutto, precisiamo che tale meccanismo non cancellerà il fermo, ma lo sospenderà soltanto, consentendo al proprietario del mezzo di tornare a circolare. La definitiva eliminazione della misura di garanzia avverrà solo con il pagamento dell’ultima rata.
Il contribuente, che abbia ottenuto l’autorizzazione da Equitalia alla rateazione del debito, dopo il versamento della prima rata, potrà richiedere con apposita istanza, l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo iscritto, previo formale consenso rilasciato direttamente dall’agente.
La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione.
A tale scopo è stato varato un fac simile di istanza: nel modello, oltre ai dati anagrafici il contribuente deve indicare le informazioni del veicolo di sua proprietà di cui si richiede lo sblocco (tipo, marca, modello e targa), allegando fotocopia della quietanza di versamento della prima rata. Qualora la domanda non sia presentata di persona allo sportello, l’istante dovrà pure aggiungere copia del documento d’identità.
Equitalia procederà alla verifica di tre elementi sostanziali:
– che la dilazione alla base della richiesta sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta (per quelle anteriori, infatti, il semplice pagamento della prima rata eliminava da sé il fermo);
– che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo: pertanto, se il contribuente ha chiesto la rateazione solo di alcune delle cartelle e non di altre, riservandosi per queste ultime di ricorrere al giudice per illegittimità della pretesa, non potrà tornare ancora a circolare;
– che la prima rata del piano risulti integralmente pagata. Di ciò, come detto, bisognerà dare prova esibendo la ricevuta di versamento.
Se tali presupposti risulteranno sussistenti, Equitalia rilascerà il proprio consenso scritto alla sospensione del fermo.
Il procedimento, però, non si ferma qui: entro i 60 giorni successivi, dovrà essere il contribuente (pur nell’era dei computer e delle annotazioni telematiche) a doversi recare fisicamente al PRA per presentare l’autorizzazione di Equitalia all’annotazione della sospensione del fermo.
Che succede se il contribuente decade dalla rateazione?
In questo modo si riesce ad evitare anche quelle situazioni strumentali e fraudolente in cui il contribuente versava la prima rata della dilazione solo per sbloccare l’auto e poi rivenderla o rottamarla. Difatti, in tal caso, il fermo resta iscritto sull’automobile e, in caso di decadenza dalla rateazione per mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, la sospensione sarà revocata e il fermo tornerà ad operare in automatico.
Che succede se Equitalia non concede la sospensione?
Se Equitalia individui cause ostative al rilascio dell’autorizzazione per sospendere il fermo, comunicherà per iscritto il proprio diniego alla richiesta. In questo caso l’ufficio dovrà indicare nella risposta il motivo per il quale non è stato possibile prestare il consenso.
Proprio in questo, però, consiste il maggior limite della procedura: come detto in apertura, la circolare non è fonte del diritto e, quindi, la sua mancata applicazione o l’applicazione distorta non può costituire oggetto di ricorso davanti al giudice. Risultato: se Equitalia rifiuterà l’autorizzazione alla sospensione del fermo, il contribuente non avrà garanzie e non potrà far valere i propri diritti. Ecco perché è necessario che, prima ancora di Equitalia, a muoversi sia il legislatore, modificando la norma incriminata.
Si ricorda che il fermo non può comunque essere iscritto sui veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore.
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[1] Circolare Equitalia n. 105/2016.
[2] Dlgs n. 159/2015 che ha modificato l’art. 19, comma 1-quater del dpr n. 602/1973.
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Fonte: www.laleggepertutti.it