Definizione e ipotesi di danno da vacanza rovinata individuate dalla giurisprudenza.
Il danno da vacanza rovinata consiste, in termini generali, nello stress e nel minor godimento della vacanza, nella sofferenza e nel turbamento psicologico, nel pregiudizio al benessere psicofisico subìto nel periodo destinato al riposo e, in genere, nell’incidenza negativa sulla qualità della vita del turista la cui vacanza è stata rovinata.
L’art. 47 D.Lgs. 79/2011 (all. 1) disciplina questa tipologia di danno stabilendo che «nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta».
Giurisprudenza
La valutazione del danno deve tenere conto degli elementi di imprevedibilità che la mèta del viaggio presenta, con riferimento allo sviluppo arcaico e alle condizioni particolari del paese di destinazione, circostanze che devono essere prese in considerazione dal turista che di norma affronta viaggi simili (App. Roma 22-12-05, in Dir. turismo, 2007, 38).
Per quanto riguarda il caso, assai frequente, dello smarrimento del bagaglio, la materia è regolata dal codice civile, dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali.
Con l’imbarco il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale è tenuto al risarcimento del danno in caso di mancata restituzione o di danneggiamento del medesimo, a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nella consegna siano stati determinati da causa a lui non imputabile. Alle compagnie aeree dell’Unione europea si applica la convenzione di Montreal, alla quale è stata data esecuzione nel nostro paese con la L. 12/2004.
Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, se il fatto si è prodotto a bordo dell’aereo oppure nel corso del periodo nel quale il vettore aveva la custodia dei bagagli.
Nel caso di bagagli non consegnati, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
Il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto alla condizione che il vettore riconosca la perdita del bagaglio consegnato, ovvero, qualora il bagaglio non sia ancora giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista.
È opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 80/2012, ha dichiarato illegittimi 19 articoli del Codice del turismo perché lo Stato ha invaso il campo riservato alle funzioni legislative di competenza delle Regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva al legislatore statale solo di riordinare le leggi esistenti in materia di turismo.
La Corte costituzionale ha respinto le censure sollevate da alcune Regioni sull’intero provvedimento, ricordando però che «l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale e alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie a un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme». Ha, invece, accolto le contestazioni su singole norme, quali ad esempio l’art. 2, che contiene «i principi della produzione del diritto in materia turistica», perché «si tratta di materia del tutto nuova» che incide sui rapporti Stato-Regioni e fuoriesce dai limiti della delega, l’art. 3 sul turismo accessibile, l’art. 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, l’art. 30 sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e l’art. 68 sull’attività di assistenza del turista.
Fonte: www.laleggepertutti.it