Dal Decreto del fare introdotto il divieto di espropio sulla prima casa da parte delle Agenzie di riscossione pubblica.
di Natalie Verga
Le novità apportate dal Decreto del fare in materia di riscossione sono molte e di grande impatto operativo, la modifica più rilevante è ildivieto di espropriazione dell’abitazione principale, da parte delle Agenzie di riscossione pubblica.
Perché operi tale divieto devono sussistere quattro condizioni:
1) deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà del debitore;
2) l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
3) non deve essere una casa di lusso, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);
4) il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame.
Sì all’espropriazione delle prime case, se avviata prima del 22 giugno 2013
Nella risposta a un question time, il ministro dell’Economia ha precisato che le norme più favorevoli per il contribuente introdotte dal Decreto del fare non hanno effetto retroattivo. Il Ministro dell’Economia, con una risposta fornita il 7 maggio 2014 a un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, ha precisato che Equitalia può procedere alle espropriazioni sulle prime case se tali procedure sono state avviate fino al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del “Decreto del fare” (D.L. n. 69/2013).
Con il decreto del fare, è stato introdotto solo il divieto di espropriare la prima casa, sempre che sussistano le quattro condizioni sopradette e la procedura di esproprio non sia stata avviata prima del 22 giugno 2013, ma ciò non esclude che Equitalia possa iscrivere un’ipoteca sulla prima casa. Infatti, l’ipoteca è solo una causa di prelazione, ossia di preferenza, nella distribuzione del denaro derivante dalla vendita dell’immobile all’asta.
Il divieto di espropriazione opera solo nei confronti di Equitalia e non dei creditori privati, dunque il divieto non si può estendere, ad esempio, alla banca cui non si è pagato il mutuo e in caso di pignoramento da parte dell’istituto di credito, Equitalia si potrà inserire nella procedura e ottenere così quanto gli spetta.
Nel caso in cui l’immobile pignorato sia diverso dalla prima casa, l’esproprio potrà essere avviato solo se:
1. il debito con l’erario è superiore a 120.000 euro
2. sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Fonte: news.supermoney.eu