Diritto alla privacy e alla cancellazione dei dati dal web: ecco cosa significa diritto all’oblio e quando opera.
Di questi tempi, si sente spesso parlare di diritto all’oblio anche se non a tutti è chiaro di cosa si tratta e come funziona.
Il diritto all’oblio non è, in realtà, un concetto nuovo. È sempre esistito da quando esistono i mezzi di informazione. Il principio di fondo che concerne il diritto all’oblio consiste nel rispetto della riservatezza di ogni cittadino: sicché, quand’anche una persona sia stata al centro di una vicenda di pubblico dominio, questa ha diritto ad essere dimenticata e “lasciata in pace” nel momento in cui il fatto non è più attuale.
Detto in parole ancora più semplici, il diritto all’oblio consiste nel diritto a veder cancellate notizie e dati relativi alla propria persona se questi non rivestono più un interesse pubblico.
Si tratta comunque di una definizione piuttosto sbrigativa. Cerchiamo dunque di capire cos’è e come funziona il diritto all’oblio. In questo breve articolo proveremo a fornire una spiegazione di tale istituto, in modo che chiunque sappia difendere la propria privacy e capisca cosa si può fare e cosa no a difesa della stessa. Ma procediamo con ordine.
In cosa consiste il diritto all’oblio?
I dati di una persona possono essere resi pubblici per svariate ragioni. Si pensi a chi si trova coinvolto in un’indagine o inquisito in un processo. Finché tali fatti sono attuali e vengono rappresentati in forma veritiera, non è possibile opporsi alla loro diffusione.
La stampa, infatti, deve rispettare tre principi: la verità della notizia, l’interesse pubblico che la notizia riveste (vi è compreso anche il semplice gossip riferito ai personaggi dello spettacolo) e l’attualità della notizia.
Se la notizia pubblicata dalla stampa non è «veritiera» si ricade nella diffamazione.
Se invece la notizia pubblicata non è «attuale» si ricade nella violazione del diritto all’oblio.
Non si può infatti rivangare fatti ormai obsoleti che hanno perso ogni carattere di interesse per la collettività.
Un giornale che ripesca un vecchio fatto di cronaca, ormai consumatosi, senza che vi siano ragioni per riportarlo in vita, commette un illecito ed è passibile di risarcimento del danno.
Il diritto all’oblio consiste quindi nel diritto a non vedere pubblicati i propri dati per fatti non attuali e quindi non più di interesse pubblico.
Con il termine «dati» non intendiamo solo il nome e il cognome, ma anche la fotografia e le generalità personali.
In attuazione del diritto all’oblio, anche le persone condannate a scontare una pena non possono essere oggetto di persecuzione da parte dei media: una volta che la notizia è stata data e non riveste più alcuna attualità, non può più essere ripescata.
Se un giornale dovesse parlare, a distanza di anni, della condanna di un reo commetterebbe illecito.
Il diritto all’oblio su Internet
Il problema del diritto all’oblio si è posto prepotentemente con Internet. Se infatti, con la carta stampata, ogni notizia viene superata dall’edizione cartacea del giorno successivo (sicché, a meno di rinarrare fatti vecchi, non c’è alcuna possibilità di violare il diritto all’oblio), su Internet invece le pagine di un sito – e quindi i fatti in esse rappresentati – restano in eterno, fino a cancellazione della pagina o del sito stesso. Questo significa che le possibilità di violare l’altrui diritto all’oblio, non appena viene fatto il nome di una persona, sono tutt’altro che remote, anzi sono legate al semplice decorso del tempo.
Se un sito dà la notizia di un arresto, quella stessa notizia, dopo due anni, diventa obsoleta e, quindi, lesiva del diritto all’oblio del reo.
Questo significa che, anche sulle pagine Internet, i fatti di cronaca possono restare in eterno ma, dopo un po’, devono essere cancellati o “anonimizzati” i protagonisti. Si tratta di un vero e proprio obbligo che compete ad ogni titolare di sito, blog o giornale che sia. Il diritto all’oblio infatti vale per tutti, non solo per i mezzi tradizionali di stampa, ma anche per i piccoli privati.
Come far valere il diritto all’oblio?
Nel momento in cui una persona ritiene che il proprio nome sia presente online pur a fronte di un fatto non più attuale, deve chiederne la cancellazione al titolare del sito.
La legge non dice dopo quanto tempo le notizie possano ritenersi non più attuali e questa è forse la più grossa lacuna normativa sul diritto all’oblio. Per cui tutto è rimesso alla valutazione caso per caso. Si ritiene tuttavia che due anni sia un arco di tempo più che sufficiente per contemperare il diritto del pubblico all’informazione con il diritto del privato alla tutela della propria riservatezza.
Cosa fare se il titolare del giornale non vuol cancellare i dati?
È responsabile quindi il proprietario del giornale che non cancella la notizia non più attuale. Contro di lui, l’interessato può agire in tribunale se non provvede prontamente a cancellare la pagina o il suo nome. Si può agire con un’azione civile ordinaria di risarcimento o con un ricorso in via d’urgenza, rivolto ad ottenere l’immediata eliminazione del link.
La Cassazione ha ritenuto possibile mantenere online la notizia e il nominativo del soggetto a condizione che la pagina ove è riportato venga deindicizzataossia cancellata dai motori di ricerca; in tal modo, nessuno, alla digitazione del nome e cognome del soggetto in questione, deve poter reperire il contenuto online. Contenuto che, pertanto, resterà raggiungibile solo tramite una ricerca nel motore interno del giornale.
In caso di inadempimento da parte del titolare del giornale, l’interessato può rivolgersi – prima di ricorrere al giudice – anche a Google, affinché deindicizzi la pagina, oppure al Garante della Privacy, con un ricorso da presentare online.
Secondo la Corte di Giustizia UE, Google è responsabile per l’indicizzazione di contenuti obsoleti: per cui, se alla richiesta di cancellazione di una pagina dai suoi risultati, non dovesse dare riscontro positivo, il privato potrebbe citare in giudizio la società americana al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Come funziona il diritto all’oblio
Alla luce di questa breve panoramica, possiamo quindi dire in sintesi che:
- il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati che spetta a tutti quanti, salvo nei casi più importanti che hanno assunto una valenza storica;
- è possibile chiedere la cancellazione dei propri dati da qualsiasi contenuto online non appena la notizia è divenuta non più attuale. Tale termine, di solito, viene fatto coincidere con due anni;
- il primo soggetto responsabile per la mancata cancellazione della notizia è il titolare del giornale che, in caso di inottemperanza alla richiesta, dovrà risarcire i danni;
- in alternativa alla cancellazione della notizia, il titolare del giornale può provvedere ad “anonimizzare” il racconto o a deindicizzare la pagina dai motori di ricerca;
- chi intende far valere il proprio diritto all’oblio può anche rivolgersi a Google o al Garante della Privacy.
Fonte: www.laleggepertutti.it