Per il Giudice di Pace di Ivrea va annullata la multa per passaggio col rosso se la P.A. resistente non deposita la delibera della giunta comunale che autorizza l’installazione del dispositivo
Niente sanzione senza la delibera che autorizza l’installazione del dispositivo
Ancora, soggiunge l’associazione, si tratterebbe di una “grave manchevolezza soprattutto nei riguardi dei cittadini in termine di rispetto nei loro confronti e delle normative vigenti ma soprattutto dimostrazione di totale poca importanza data alla tanto decantata ‘Sicurezza Stradale’ a tutto solo ed esclusivo motivo di ‘Far Cassa’ a vantaggio del Bilancio Comunale”.
Inversione dei ruoli delle parti
In questa materia, si legge in sentenza, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, ma è quest’ultima che, dopo la contestazione del cittadino, è tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta formalmente la figura di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice e, pertanto, è gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass n. 5095/1999). È onere dell’ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Deposito in cancelleria degli atti
Attraverso l’impugnazione dell’atto, si perviene dunque a un giudizio di merito nel quale l’Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell’onere probatorio come tra l’altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento e della documentazione resasi necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
Il mancato deposito da parte della P.A. resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte, spiega il magistrato onorario, comporta l’impossibilita di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione stessa.
Nel caso in esame, a seguito della precisa contestazione del ricorrente circa l’assenza della delibera con cui la giunta comunale avrebbe dovuto autorizzare l’installazione del dispositivo “Redvolution”, il Comune avrebbe dovuto, già in sede di costituzione, dimostrare l’approvazione del dispositivo producendo una copia della delibera, al fine di consentire al giudice di controllare la fondatezza della censura mossa. Non avendo la P.A. assolto all’onere probatorio su di essa gravante, il ricorso viene accolto e la contravvenzione annullata.
Fonte: www.studiocataldi.it