Al momento della nascita si può attribuire solo solo cognome paterno ma si può chiedere al Prefetto di aggiungere quello materno o metterlo in sostituzione se sussistono motivazioni specifiche e meritevoli.
Attualmente in Italia, al momento della nascita di un bimbo, è possibile attribuire solo il cognome paterno, fatta eccezione ovviamente per il caso in cui, al momento della registrazione dell’atto di nascita presso lo stato civile, sia noto solo il cognome della madre.
Secondo la Cassazione, tuttavia, se il bambino non viene riconosciuto contestualmente da entrambe i genitori, gli spetta il cognome di chi per primo ha effettuato il riconoscimento: il che vuol dire che, qualora a riconoscere per primo il bimbo sia stata la madre, è il cognome di quest’ultima che gli spetta e non è necessario aggiungere quello del padre [1].
Nonostante la condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo e i disegni di legge in materia [2], l’Italia non si è ancora adeguata nel garantire ai genitori il diritto di dare al figlio il solo cognome materno.
La ragione della difficoltà di intervento è molto chiara: la funzione identificativa del cognome coinvolge sia interessi strettamente legali alla personalità dell’individuo sia aspetti di carattere pubblicistico. Ne deriva che il legislatore dovrebbe bilanciare le aspettative e gli interessi dei singoli con tutte le esigenze del sistema legale e amministrativo.
Concedere la possibilità di libera scelta del cognome materno potrebbe creare un vero e proprio “caos dell’albero genealogico” con problemi di identificazione dei soggetti e di individuazione della loro provenienza familiare (si pensi per esempio a fratelli con cognome diverso).
Per il momento l’ordinamento italiano resta ancorato ad un regime patriarcale per cui di fatto, al momento della registrazione dell’atto di nascita, non è possibile scegliere tra il cognome materno e quello paterno ma è quest’ultimo a prevalere automaticamente.
Tuttavia, è sempre possibile chiedere in un momento successivol’aggiunta del cognome materno o la sostituzione del cognome paterno con quello paterno.
Di certo, attribuire valore al cognome materno solo in un momento successivo alla nascita rappresenta oggi un forte ostacolo al raggiungimento della parità tra uomo e donna, soprattutto se si considera che la madre interessata al cambio o all’aggiunta di cognome è costretta ad affrontare un procedimento burocratico [3] complesso che potrebbe anche concludersi con il rigetto della richiesta.
La richiesta di aggiunta/sostituzione del cognome deve essere presentata al prefetto della provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La modulistica con le indicazioni della documentazione da allegare sono disponibili sul sito ufficiale della prefettura competente secondo i criteri appena indicati.
Se la richiesta riguarda figli minori, essa va normalmente presentata da entrambi i genitori. In caso di comprovati gravi motivi che non consentono la presentazione congiunta, ovvero quando appare evidente l’interesse del minore all’accoglimento della domanda, la medesima può anche essere presentata da un solo genitore.
La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola aggiunta, ed esporre obbligatoriamente le ragioni specifiche (per esempio madre famosa dalla quale è opportuno ereditare il cognome, forte legame affettivo tra madre e figlio).
Le motivazioni sono infatti essenziali al fine di valutare la meritevolezza della richiesta, l’eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi o ancora per verificare che non vi siano contrastanti esigenze di pubblico interesse. Ciò in quanto l’istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa [4].
In altri termini, il prefetto può discrezionalmente ritenere le motivazioni non adeguate e rigettare la richiesta. Il provvedimento di diniego è comunque impugnabile con ricorso al giudice.
Se invece il Prefetto accoglie la richiesta perché ne ritiene meritevoli le motivazioni, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell’Interno a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente un riassunto della domanda.
Il Prefetto, valutata la regolarità dell’affissione ed eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l’aggiunta o il cambio di cognome.
[1] Cass. ord. n. 16271/2013.
[2] Proposta di legge approvata dalla Camera il 24.9.14.
[3] Procedimento regolato dagli artt. 89 e ss. del DPR n. 396/2000.
[4] Ministero dell’Interno, circolare n. 14/2012.
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Fonte: www.laleggepertutti.it