Chi presenta ricorso per Cassazione e ha perso l’appello può chiedere la sospensione della cartella esattoriale di Equitalia se versa in difficoltà economiche.
Chi è in causa con il fisco e ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di somme, può chiedere la sospensione della cartella di pagamento se ha presentato ricorso in Cassazione e versa in difficili condizioni economiche. Questo perché, una recentissima riforma [1] ha modificato la disciplina in materia di processo tributario, consentendo a chiunque di bloccare la pretesa di Equitalia finché non viene definito l’ultimo grado di giudizio.
Sulla questione è intervenuta, con alcuni importanti chiarimenti, una recente sentenza del Commissione Tributaria Regionale della Puglia [2]. La pronuncia conferma lo stop alla cartella esattoriale se il contribuente, col suo reddito, non ce la fa a pagare il cospicuo importo stabilito dalla sentenza del grado precedente e, nel frattempo, l’ha impugnata con ricorso per cassazione. In tal caso, infatti, l’esecuzione dell’atto di accertamento deve essere sospesa se il debitore può patirne un danno grave e irreparabile, come ad esempio perché non guadagna a sufficienza per onorare l’obbligazione verso il fisco. E il tutto – qui l’aspetto più importante – senza necessità di dimostrare che, sulla base di un’analisi sommaria, il ricorso alla Suprema Corte è fondato (cosiddetto fumus boni iuris).
In buona sostanza, già il solo fatto di essersi rivolti alla Cassazione, a prescindere se detto ricorso appaia legittimo o meno, consente la sospensione della cartella di Equitalia. Sarà poi compito della Suprema corte verificare se sia fondata o meno l’impugnazione proposta con il ricorso di legittimità. Ma nel frattempo la semplice richiesta del contribuente, unita alla prova delle sue difficoltà economiche, basta a sospendere l’esecuzione dell’atto di accertamento. Il rischio di pregiudizio “grave e irreparabile” previsto dalla legge è l’unica condizione imposta dalla legge per sospendere il pignoramento e l’esecuzione forzata (nel caso di specie, il contribuente, per debiti pregressi, aveva già in corso una rateazione con Equitalia).
Anche l’Agenzia delle entrate, in una circolare dell’anno scorso [3], ha riconosciuto la suddetta interpretazione, sostenendo che non deve essere verificata la sussistenza della fondatezza del ricorso per ottenere la sospensione della cartella di pagamento.
LA SENTENZA
LA MASSIMA
Deve ritenersi che, dopo che il contribuente abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del collegio regionale, se egli chieda la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento all’origine della vertenza, come consentito dal comma 1 dell’art. 62 bis del decreto legislativo 546/92, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 156/15, e prospetti di poter subire un danno grave e irreparabile, in particolare avendo ricevuto cartella di pagamento di notevole importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado, la commissione tributaria debba disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità e irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione.
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[1] D.lgs. n. 156/15 art. 9, che ha introdotto l’art. 62bis nel d.lgs. n. 546/92 “La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo’ chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutivita’ allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente puo’ comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa puo’ derivargli un danno grave e irreparabile.
Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
In caso di eccezionale urgenza il presidente puo’ disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione puo’ essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
La commissione non puo’ pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.»;
[2] CTR Puglia, sent. del 25.09.2016.
[3] Ag. Entrate circolare n. 38/2015.
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Fonte: www.laleggepertutti.it