La cartella esattoriale notificata da Equitalia scade dopo cinque anni dalla notifica: la Cassazione cambia orientamento, una svolta in favore del contribuente.
[1] Cass. ord. n. 20213/2015 dell’8.10.2015.
[2] CTR Catanzaro, sent. n. 173/2016. Così anche CTP Reggio Calabria, sent. del 16.04.2014.
[3] Notificate ai sensi dell’art. 36bis – art. 36ter, D.P.R. n° 600/73. Come noto, le cartelle esattoriali – in tema di tributi – sono emesse ai sensi dell’art. 36bis, D.P.R. n° 600/73 in caso di “liquidazioni delle imposte […] dovute in base alle dichiarazioni” e dell’art. 36ter, cit., per il “controllo formale delle dichiarazioni”. In conclusione, potrebbero beneficiare della prescrizione decennale unicamente i provvedimenti “accertativi” della Pubblica Amministrazione (ad esempio avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate) e le sentenze passate in giudicato. Dal tale categoria devono essere dunque escluse le cartelle esattoriali delle società di Riscossione (Equitalia, ad esempio), ma anche altri provvedimenti, come l’avviso di liquidazione di imposte (in tema di imposta di registro, D.P.R. n° 131/86) e, probabilmente, anche i c.d. avvisi di addebito dell’Inps (disciplinati dall’art. 28 e art. 30, D.L. n° 78/10). In effetti, si legge nell’ordinanza della Cassazione qui in commento, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.
[4] Art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”).
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Fonte: www.laleggepertutti.it