In caso di separazione quando vengono negati l’assegno di mantenimento e la casa coniugale?
In Italia la separazione non ha conseguenze penalizzanti se si dichiara di non essere più innamorati. Se, al contrario, nel corso del processo, viene evidenziato che già precedentemente al matrimonio non sussisteva alcun legame sentimentale e che la stessa unione matrimoniale era il risultano di un esclusivo interesse economico, la legge prevede il cosiddetto “addebito”, vale a dire la dichiarazione di responsabilità per la crisi dell’unione.
SEPARAZIONE: COSA COMPORTA L’ADDEBITO?
Il soggetto che vede riceversi l’addebito risponde della propria responsabilità perdendo non soltanto la possibilità di chiedere il mantenimento, ma anche la casa coniugale e i diritti di successione sull’altro coniuge.
Lo ha chiarito il Tribunale di Roma (con la sentenza n. 17286/15) addebitando ad una donna il fallimento del rispettivo matrimonio in ragione del fatto di non aver mai vissuto con il proprio marito, sfruttandone le problematiche psicologiche e parallelamente portando avanti un’altra, esterna, relazione.
Non avendo avuto figli dalle nozze, non essendo stata vissuta la casa da parte di entrambi i coniugi, e soprattutto essendo stata comprovata la contrattazione matrimoniale esclusivamente per interesse, è stato deciso dal Tribunale di Roma che l’abitazione doveva rimanere al marito e che la separazione, visti i fatti, andava addebitata alla donna che, di conseguenza, ha perso anche il diritto al mantenimento.
SEPARAZIONE: A CHI VA ADDEBITATA?
La separazione va addebitata al coniuge che è convolato a nozze per un esclusivo interesse di tipo economico. Una prova di un simile comportamento risulta essere la mancata assistenza, sia materiale che morale, nei confronti dell’altro coniuge: un dovere che scatta in maniera automatica con il matrimonio ai sensi delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
Del resto, è proprio su questa reciproca solidarietà (marito e moglie, all’interno del vincolo matrimoniale, sono tenuti a prendersi cura reciprocamente tanto a livello materiale che morale) che trova pieno fondamento il matrimonio. La mancanza o il venir meno, dunque, di questo senso di solidarietà reciproco è causa di imputazione dell’addebito.
SEPARAZIONE: IN CASO DI FIGLI COSA SUCCEDE?
In riferimento, tuttavia, al caso inerente la sentenza menzionata del Tribunale di Roma le cose sarebbero, tuttavia, andate diversamente se dal matrimonio in oggetto fossero nati dei figli.
Questo in ragione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui: “In materia di separazione e divorzio l’assegnazione della casa coniugale postula che i soggetti, alla cui tutela è preordinata, siano figli di entrambi i coniugi, a prescindere dal titolo di proprietà dell’abitazione”.
Fonte: www.leggioggi.it