Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande ci carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA:
“Buongiorno avvocato, io e mia moglie abbiamo intenzione di separarci consensualmente, abbiamo due figli di 14 e 22 anni, volevamo chiederle se possiamo seguire la nuova procedura della separazione consensuale in comune?”
IL PARERE
L’art. 12 del Decreto Legge n.132/2014 convertito dalla Legge n.162/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di stipulare la convenzione di divorzio o separazione consensuale direttamente davanti al Sindaco o ad un ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio, con l’assistenza facoltativa dell’avvocato.
L’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Tuttavia, un ulteriore limite per l’accesso alla procedura è rappresentato dal fatto che l’accordo non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 c. III), pertanto, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica.
In presenza, invece, di figli minori, come nel caso in questione per i coniugi è possibile addivenire a una separazione consensuale soltanto attraverso la via ordinaria in Tribunale oppure optare per la negoziazione assistita introdotta nell’art. 6 del decreto legge sopra citato.
La negoziazione assistita è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso che si apre con la sottoscrizione di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia. Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, e che le hanno informate sia della possibilità di esperire la mediazione familiare che dell’importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Occorre che ciascuna parte sia assistita da un avvocato di sua fiducia.
L’intesa raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti.
In presenza di figli minori, maggiorenni non autonomi economicamente, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo di negoziazione se ritiene che esso risponde all’interesse dei figli.
In caso contrario lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fissa, entro trenta giorni, la comparizione delle parti davanti a sé.
Ottenuti i suddetti nullaosta o autorizzazioni, uno degli avvocati, poi, deve trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni, all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto affinché l’ufficiale di Stato civile lo trascriva nell’atto di matrimonio.
In tal modo l’accordo raggiunto produce gli effetti del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio o di modifica degli stessi.
L’introduzione di questo nuovo istituto permette un innegabile snellimento delle procedure, che consente agli avvocati che seguono la negoziazione assistita per la separazione o il divorzio di poter formalizzare un accordo e trasmetterlo al Comune in tempi molto più brevi. I costi per l’assistenza degli avvocati nella negoziazione assistita, in ragione delle rapidità di esecuzione della procedura, saranno verosimilmente dei costi inferiori a quelli della corrispondente procedura in Tribunale.
Fonte: www.imperiapost.it