Separazione legale e divorzio: quando le condizioni possono essere modificate e perché.
Quando un matrimonio fallisce, diventa inevitabile la separazione dei coniugi e il successivo divorzio (con il quale, avviene il vero e proprio scioglimento del contratto di matrimonio). Vengono, quindi, stabilite delle condizioni che regolano i rapporti tra gli ex di turno. Ciò avviene in Comune, per opera degli avvocati delle parti, oppure in Tribunale, quando ogni accordo è impossibile e deve necessariamente intervenire un organo giudicante.
Ebbene, le condizioni che regolano una separazione legale o un divorzio sono immutabili o possono essere modificate nel tempo? Vediamo insieme la risposta.
La modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Le condizioni che regolano i rapporti tra i coniugi, a seguito di un procedimento di separazione legale oppure quale conseguenza del dichiarato scioglimento del matrimonio (divorzio), sono contenute:
- nel provvedimento che ha concluso gli eventuali procedimenti giudiziali (consensuali o meno);
- nell’accordo stipulato, sottoscritto e certificato, con l’assistenza dei rispettivi avvocati (separazione o divorzio assistiti);
- nell’accordo stipulato in Comune, presso l’ufficio di stato civile, a seguito del quale sono scaturiti la separazione o il divorzio.
In tutti i casi sopra descritti, i coniugi o gli ex tali, devono necessariamente rispettare le regole sancite nel provvedimento giudiziale o nell’accordo raggiunto. Ciò vale sia per le disposizioni patrimoniali (mantenimento, affido e gestione casa coniugale, ecc), sia per quelle di altra natura (affido dei figli minori, modalità di visita, ecc).
Nonostante, quanto premesso, le predette condizioni possono essere oggetto di modifica ad iniziativa delle parti interessate.
In buona sostanza, anche uno solo dei coniugi, in qualsiasi momento, potrebbe adire il Tribunale competente, per ottenere e far dichiarare modificare le condizioni e le disposizioni, precedentemente stabilite dal Tribunale stesso, oppure raggiunte a seguito degli accordi. Si può semplicemente chiedere una modifica delle condizioni patrimoniali (ad esempio, l’aumento o la diminuzione del mantenimento) oppure di quelle di natura diversa (ad esempio, la modalità di affido del o dei minori) o anche avanzare pretese in tutti i sensi [1].
Ebbene, la predetta facoltà appena descritta, non può essere esercitata in tutti i casi o semplicemente perché è desiderio chiederla ed ottenerne soddisfazione, ma deve necessariamente essere fondata su presupposti di fatto ed adeguati e giustificati motivi.
I presupposti per la modifica delle condizioni
Affinché la domanda diretta al Tribunale e diretta ad ottenere la modifica delle condizioni stabilite con la separazione o con il divorzio possa essere accolta, è necessario che sia avvenuto un mutamento sostanziale della situazione di fatto esistente al momento della sentenziata separazione o divorzio o degli accordi presi, autorizzati ed omologati in tal senso.
In altre parole, la revisione delle disposizioni conseguenti alla separazione o al divorzio è giustificabile solo se, sopravvengono “fatti nuovi” [2] che siano in grado di alterare l’equilibrio precedentemente determinato.
Quindi, il giudice non deve semplicemente rivalutare o revisionare le condizioni economiche delle parti, ma, ad esempio, rispettando le valutazioni espresse in sede di fissazione dell’assegno di mantenimento, deve verificare se e in che modo, i fatti sopravvenuti abbiano alterato l’equilibrio precedente, di conseguenza adeguando il predetto mantenimento alla nuova situazione patrimoniale [3].
A nulla vale, quindi, che ci sia stato un precedente giudizio o un accordo che abbia statuito in senso contrario [4].
——-
NOTE
[1] Art. 710 cod. proc. civ.
(Modificabilita’ dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).
«Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoicomponenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e puo’ ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento».
Art. 9, comma 1 Legge 898/1970.
«Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Art. 337 quinquies cod. civ.
(Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli)
«I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita’ del contributo».
[2] Cass. sent. n. 1791/2015.
[3] Cass. sent. n. 14734/2016 – 14143/2014 – 10133/2007.
[4] Cass. sent. n. 21049/2004 – 8654/1998 – 7953/1996.
——-
Fonte: www.laleggepertutti.it