di Lucilla Quaglia
L’ex rimane nell’asse ereditario, solo il divorzio estingue il diritto. Opzioni e “formule” matrimoniali. La normativa
Per regolare i rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. In mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, il rapporto è caratterizzato dalla comunione legale. In ogni caso i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni per far fronte ai bisogni della famiglia. È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia che ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.
Le forme di matrimonio
Nel nostro ordinamento si possono attualmente individuare quattro tipologie di matrimonio: quello civile, che viene celebrato di fronte all’Ufficiale dello stato civile competente o a un suo delegato e produce effetti esclusivamente nell’ordinamento giuridico statale. Il matrimonio religioso, che viene celebrato davanti a un soggetto legittimato in base all’ordinamento religioso (cattolico o non): produce effetti esclusivamente nell’ordinamento religioso. Il matrimonio concordatario, matrimonio cattolico celebrato in conformità alle norme del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano: questo produce effetti sia nell’ordinamento statale che in quello religioso cattolico. E poi il matrimonio religioso con effetti civili, ovvero il matrimonio religioso (ma non cattolico, per i matrimoni cattolici esiste già il matrimonio concordatario) concluso da soggetti legittimati in base all’ordinamento religioso, in conformità alle norme delle singole intese tra le confessioni religiose e lo Stato Italiano.
La separazione
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere di due tipi: giudiziale, ovvero pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare gravi conseguenze all’educazione dei figli e consensuale, se questa avviene con l’accordo delle parti. Nell’ambito della separazione consensuale bisogna però distinguere tra il procedimento ordinario, che coinvolge l’autorità giudiziaria giudicante, e i procedimenti speciali, introdotti dal D.L. 132/2014, che, in quanto finalizzati alla decongestione dei Tribunali, non prevedono l’intervento direttamente del giudice ma al limite del pubblico ministero.
La legittima
“Il coniuge separato – spiega Giampaolo Marcoz, Consigliere Nazionale del Notariato – è a tutti gli effetti un coniuge e quindi, in caso di morte dell’altra persona, ha diritto non solo alla legittima ma anche all’assegno, se questo è stato deciso dal giudice. Solo il divorzio cancella la possibilità di far parte dell’asse di successione. Ma non cancella l’assegno”. Il cosiddetto abbandono del tetto coniugale non è più reato, vero? “Certamente, ma fa parte di quei comportamenti che possono portare in sede di separazione all’addebito nei confronti di un coniuge piuttosto che un altro. In caso di separazione non consensuale, il giudice valuta l’assegnazione della casa anche in base a questo”. E dal punto di vista della successione che cosa cambia se si tratta di comunione dei beni o di separazione dei beni? “In caso di comunione dei beni ci saranno più beni di entrambi che entrano nell’asse ereditario. Se la casa è acquistata a metà, in caso di separazione dei beni, e di separazione legale della coppia, una parte può liberamente vendere a terzi al propria quota. Anche se tutto ciò praticamente non accade mai”.
Gli effetti in ambito successorio
Al coniuge del defunto, soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia operata con la legge 151/1975, spetta una posizione particolarmente privilegiata nel caso di successione. Egli infatti è ricompreso tra gli eredi nel caso di successione legittima, e cioè senza testamento: i diritti successori del coniuge quindi non dipendono dalla redazione di un testamento. Ha la qualifica di legittimario e cioè di soggetto cui spetta il diritto a una determinata quota di patrimonio del defunto (e ciò a prescindere dalla volontà di quest’ultimo, che con il testamento potrebbe aver disposto in modo differente). Ha il diritto di abitazione della casa coniugale nonché il diritto di uso dei beni mobili in essa contenuti.
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Fonte: www.ilmattino.it