Gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell’Agenzia delle Entrate sono illegittimi. E la nullità può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni grado e momento della lite. Anche se il contribuente, pur non avendo incluso l’eccezione nel ricorso introduttivo, ha presentato memorie integrative a seguito della pronuncia n. 37/2015 della Corte costituzionale, che lo scorso 17 marzo ha bocciato la normativa grazie alla quale l’Agenzia aveva ripetutamente prorogato gli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso a funzionari. Ad affermarlo è la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2184/13/15 (presidente Barbaini, relatore Moliterni), depositata il 19 maggio, che segna il primo precedente in appello sulla controversa questione. In primo grado, infatti, si erano avute fino ad ora pronunce discordanti (si veda ItaliaOggi del 24 aprile scorso), ma la Ctr milanese è categorica: per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta «non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni». Nel caso in esame una contribuente era stata raggiunta da una cartella di pagamento per Irpef e addizionali da circa 41 mila euro. Perso il primo grado davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, in appello aveva invocato la carenza dei poteri di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’atto. Il direttore dell’ufficio impositore, infatti, non risultava nel ruolo dei dirigenti pubblicato sul sito delle Entrate. L’ufficio, però, chiedeva l’inammissibilità dell’eccezione (ritenuta «domanda nuova», in quanto non contemplata nel ricorso iniziale), anche perché l’invalidità dell’atto impugnato non sarebbe rilevabile d’ufficio.
Fonte: ItaliaOggi