Libertà di scelta del cognome: il figlio maggiorenne o i genitori del minore possono rivolgersi al Prefetto e chiedere che al cognome del padre sia aggiunto quello della madre. Ad oggi una coppia di genitori sposati può trasmettere al proprio figlio solo il cognome paterno; al momento della registrazione della nascita presso lo stato civile, infatti, al bambino viene assegnato il solo cognome del padre (salvo ovviamente ci si trovi in situazioni nelle quali è nota solo la madre del neonato). È tuttavia possibile, al fine di garantire effettivamente la parità di diritti tra uomo e donna, tra madre e padre, chiedere in un momento successivo o il cambio di cognome del figlio (sostituendo al cognome paterno quello materno), o l’aggiunta del cognome della madre a quello del padre.LA RICHIESTA
La relativa domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori e accompagnata dalla seguente documentazione:
– marca da bollo da € 16,00
– dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza e lo stato di famiglia ovvero i relativi certificati
– fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori (solo se la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 1 è inviata per posta)
– eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
– dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
Inoltre la richiesta deve essere specificamente motivata.
La giurisprudenza ha considerato valide giustificazioni alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ad esempio, la presenza di un forte legame affettivo tra madre e figlio [1]; l’appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il conseguente particolare vantaggio per il figlio nell’ereditare il suo cognome [2].
La richiesta può essere presentata personalmente dai genitori e dagli stessi sottoscritta alla presenza dell’impiegato addetto a riceverla, oppure può essere spedita a mezzo posta, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità.
PRCEDIMENTO
Il Prefetto, ricevuta la richiesta, valuta le ragioni che la giustificano ed i documenti allegati.
Se la richiesta appare meritevole di considerazione, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell’Interno a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente una “riassunto” della domanda.
L’affissione ha durata di 30 giorni. Decorso tale termine senza che nessuno si sia opposto, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell’avviso di affissione ed una relazione da parte del competente addetto comunale che attesta l’avvenuta affissione e la sua durata.
Il Prefetto, valutata la regolarità dell’affissione e valutate le eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l’aggiunta del cognome materno a quello paterno.
RECLAMO
Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere l’istanza dei genitori, essi possono proporre – avverso il relativo decreto di rigetto – ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
[1] Cons. St. sent. n.2572/2004; TAR Liguria, 13/01/2012.
[2] Cons. St. sent. n. 2572/2004.
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Fonte: www.laleggepertutti.it