di Francesca Dammacco
In sede di separazione e divorzio la legge propone l’opzione tra affido condiviso ed esclusivo, mentre l’affidamento congiunto ed alternato sono stati superati dalla Riforma del 2006.
Ti stai separando ed hai sentito parlare di affidamento condiviso, congiunto, alternato ed esclusivo ma non ne comprendi il significato ed entri in confusione? Qui cercheremo di chiarirne il significato e le differenze. Innanzi tutto devi sapere che la Legge sul divorzio, risalente agli anni settanta, [1] parla di “affidamento congiunto ed alternato”, forme di affido oggi superate dalla L. 54/2006. Tale ultima riforma ha indicato nell’affidamento ad entrambi i genitori la normale conseguenza della crisi coniugale e lo ha chiamato affido “ condiviso”.
L’affido condiviso rappresenta un’evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori. Tuttavia, nell’affido congiunto non c’era, tra i genitori, la stessa ripartizione del tempo da trascorrere con il figlio né la doppia residenza per il minore e né un paritario onere contributivo per il suo mantenimento. Oggi, invece, con l’affido condiviso, i genitori hanno pari diritti ed obblighi.
Il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. Pertanto, l’affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l’attribuzione dell’affidamento esclusivo in favore di un solo genitore. Questo avviene soltanto se è dimostrata l’inidoneità dell’altro genitore e si ritenga che l’affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l’affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l’affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica. A questo punto entriamo nello specifico e vediamo quali alternative hai in base anche alla tua situazione soggettiva e familiare.
Affido condiviso
Se intendi separarti ed hai dei figli minori, sappi che la legge [2] statuisce un principio generale secondo cui i tuoi bimbi hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Infatti, il Legislatore, con la riforma del 2006, ha posto il minore al centro dei rapporti genitoriali, prevedendo in via prioritaria l’applicazione dell’affido condiviso. Ha stabilito che la responsabilità genitoriale deve essere comune, lasciando al giudice il potere di determinare i tempi e le modalità della permanenza del minore presso ciascun genitore.
Questo significa che i tuoi figli potrebbero trascorrere metà settimana con te e l’altra metà con l’altro genitore, oppure potrebbero passare due/tre pomeriggi con te o con l’altro ed i week end alternando tra te ed il tuo ex coniuge. In parole semplici, tu ed il tuo ex avete la possibilità di organizzare la vita assieme ai vostri figli, usufruendo degli stessi tempi, senza che venga privilegiato l’uno piuttosto che l’altro genitore. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere la possibilità di vederlo e tenerlo con sé. Inoltre, la stessa Riforma prevede che il giudice della separazione o del divorzio stabilisca a carico di uno dei genitori, la corresponsione di un assegno periodico in favore dei figli [3].
Tale assegno è quantificato tenendo conto delle esigenze della prole, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Esiste, quindi, uno stretto collegamento tra i tempi, le modalità della permanenza del minore presso ciascun genitore e la quantificazione del contributo di mantenimento. Di conseguenza, ad ogni possibile variazione dei tempi e della permanenza dei minori, deve corrispondere una modifica del contributo di mantenimento. Di recente, il Tribunale di Firenze, si è pronunciato sulle modalità di frequentazione tra genitori e figli, dando spazio all’ascolto delle volontà del minore[4].
Si trattava di un figlio che chiedeva il collocamento a settimane alterne presso ciascun genitore, al fine, anche, di poter coltivare e conservare un doppio sistema di amicizie. Ebbene, in questo caso non solo il Giudice accettava tale sistema di collocamento, seguendo le esigenze avanzate dal minore ma stabiliva, anche, il contributo diretto da parte di ciascun genitore per il mantenimento del ragazzino. In parole semplici, poiché il minore avrebbe vissuto a settimane alterne con l’uno e l’altro genitore, il Giudice ha pensato bene di eliminare l’assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori. Questo perché entrambi i coniugi avrebbero provveduto direttamente alle esigenze del figlio, non essendo stata scelta una collocazione prevalente. E’,comunque, da evidenziare che tale orientamento non collima con quello sostenuto dalla Corte di Cassazione. Infatti la Suprema Corte continua ad affermare che la misura ed il modo di contribuzione di ciascun genitore è deciso dal giudice della separazione o del divorzio [5].
Questo significa che il contributo diretto non può costituire la regola, in quanto escluderebbe l’ampio potere e discrezionalità del giudice nella decisione e quantificazione del mantenimento in favore dei minori. Circa poi l’attribuzione della casa familiare, devi sapere che anche questa risente dei tempi di permanenza dei minori presso l’uno e l’altro genitore. Infatti, dovendo il giudice seguire il criterio dell’interesse dei figli, l’assegnazione avverrà, di regola, in favore del genitore presso cui i minori avranno la residenza più stabile. Chi paga l’Imu di tale immobile? In proposito, la giurisprudenza afferma che il coniuge affidatario dei figli e assegnatario della casa di proprietà dell’altro coniuge, non deve pagare l’Imu [6].
L’Imu sarà corrisposto dal genitore non affidatario dei figli ma proprietario della casa familiare. Quindi, nel tuo caso, se il tribunale optasse per l’affido condiviso, devi ricordare questi punti di seguito indicati:
- l’affido condiviso dei figli minori rappresenta la regola nell’ambito della separazione coniugale e del divorzio;
- l’affido condiviso è un affidamento basato sul pieno accordo nella gestione dei figli;
- l’affido condiviso non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, attribuendo a costui il godimento della casa familiare;
- il genitore assegnatario della casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge non paga l’Imu;
- l’affido condiviso non esclude la corresponsione da parte di un genitore di un assegno periodico in favore dei minori, stabilito dal giudice;
Affido congiunto
In base a quanto appena detto, comprendi perché oggi parlare di affidamento congiunto, appare inutile ed errato. Il termine lo si ricava dalla Legge sul divorzio risalente a quarant’anni fa ed è stato ampiamente sostituito dall’affido condiviso. L’affidamento congiunto, al contrario di quello condiviso non prevedeva un’identica ripartizione tra i genitori del tempo da trascorrere con il minore, né una dualità di residenze per il figlio. Le disposizioni dei tribunali prevedevano, di solito, l’affidamento alla madre con diritto dell’altro genitore di poter frequentare i figli solo per brevi periodi, generalmente a week end alterni. Vi era una partecipazione molto più marginale del genitore non affidatario che quasi sempre aveva l’onere di versare l’assegno di mantenimento ai figli. Questo sistema è stato smontato dalla Riforma del 2006 che ha rappresentato un’evoluzione di tale prassi.
Affido alternato
Certamente, avrai sentito parlare anche di affidamento alternato. Ebbene, devi sapere che questa era una modalità di rara applicazione in passato ed era fondata sull’affidamento del minore in modo alternato (periodi determinati) a ciascun genitore. Durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore, costui esercitava il potere genitoriale in modo esclusivo ed indipendente dall’altro. Fondamentalmente, questa forma di affido è stata abrogata dalla Riforma del 2006, anche se in alcuni casi sporadici risulta ancora applicata. Altra cosa è l’affidamento condiviso con alternanza dei genitori nella casa familiare, normalmente disposto dal giudice in via provvisoria. Tale forma serve ad attenuare la conflittualità dei coniugi sull’utilizzo della casa familiare e a consentire un armonico sviluppo dei rapporti tra figli e genitori.
Affido esclusivo
Devi sapere che l’affidamento esclusivo [7] rappresenta l’eccezione rispetto alla regola dell’affido condiviso. Si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall’esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio. Questo accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento ed in altre situazioni.
In questi casi, il genitore non affidatario deve comunque vigilare sulla condotta dell’altro genitore e può ricorrere al giudice laddove ravvisi un pregiudizio per il figlio. Devi tenere ben presente che l’affidamento esclusivo ad un solo genitore si ha solo quando è provata l’inidoneità dell’altro coniuge, tanto da rendere l’affido condiviso dannoso per il minore. Anche per il genitore non affidatario, il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui costui deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, oltre alle modalità di esercizio dei suoi diritti verso la prole. Il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità sul minore, nel rispetto delle condizioni dettate dal tribunale. Generalmente, il genitore non affidatario non ha il diritto di intervenire sulle spese straordinarie, a meno che riguardino questioni di particolare interesse [8].
Ebbene, dopo quest’analisi di schemi possibili per l’affido della prole, non resta che auspicarti di scegliere insieme al tuo ex ed al giudice competente, la strada più idonea per il bene dei tuoi figli. La legge ti viene incontro, ora devi andare tu in contro ai tuoi figli!
[1] ar. 6, co 2. L.div;
[2] art. 337 ter c.c;
[3] art. 337 ter co. 4 c.c;
[4] Trib. Firenze n. 2945/2018;
[5] Cass. 20.01.2012, n. 785;
[6] Cass. 6.7.2011 n. 14920;
[7] art. 337 quater co I c.c;
[8] Cass 12.04.2010 n. 8676.
Fonte: www.leggioggi.it