Tribunale Milano, sez. IX civile, sentenza 28.10.2014 (Maurizio Reale)
A decorrere dal 30 giugno 2014, così come disposto dall’art. 16 bis comma 4 D.L. 179/2012, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (procedimento di ingiunzione), il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
La citata norma impone quindi che non solo la richiesta di esecutorietà della parte deve essere effettuata con modalità telematiche ma anche la dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente) del decreto ingiuntivo telematico, deve essere depositata, nella medesima forma telematica, dal giudice.
A seguito di tale richiesta ed in mancanza di opposizione, il cancelliere rilascia attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, inserendone apposita annotazione nello storico del fascicolo, a seguito della quale poi, il giudice emette, sempre telematicamente, il decreto di esecutorietà.
Con il provvedimento del 28 ottobre 2014, il Tribunale di Milano, sezione IX civile ritiene che, ove l’ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, ai fini della esecutorietà non sia più previsto, da parte del cancelliere, il rilascio di formale attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo e ciò in quanto, la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico, prevedono la segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di uno specifico “alert”.
Conseguentemente, il controllo da parte del giudice ai fini del rilascio della formula esecutiva, si limiterebbe alla sola verifica della presenza o meno dell’apposito “alert”, inserito informaticamente dalla cancelleria a cui compete di registrare, quindi, solo l’evento specifico ostativo alla esecutorietà (“consegnato avviso di opposizione”) con la conseguenza che, in assenza di detto “alert”, il giudice deve procedere all’emissione del decreto di esecutorietà, tramite la sua Consolle.
Ritengo assolutamente corretto il citato provvedimento il cui ragionamento, se applicato anche da parte di tutti i Tribunali, renderebbe più rapido il rilascio del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in quanto il cancelliere non dovrebbe più predisporre e rilasciare specifica attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo essendo quest’ultima sostituita (per le modalità di funzionamento del sistema informatico) da una semplice e rapida attività informatica che lo stesso effettuerebbe tramite la “consolle del cancelliere” e consistente, nel caso di pervenuta opposizione, nella sola registrazione dello specifico evento ostativo alla esecutorietà (“consegnato avviso di opposizione”) a seguito della quale, automaticamente, sulla consolle del giudice, comparirebbe la presenza del relativo “alert”, che impedirebbe al giudicante, l’emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Nel caso in esame il giudice, avendo rilevato, sulla sua consolle, l’assenza del citato “alert”, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ricordo da ultimo che, ove l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato notificato in proprio ai sensi della L. 53/1994 e quindi senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, sarà l’avvocato dell’opponente a dover depositare, telematicamente, contestualmente alla notifica, l’avviso previsto dall’art. 645 comma 1 c.p.c. così come disposto dall’art. 9 comma 1 della L. 53/94: “Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento”.
Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Sentenza 28 ottobre 2014
(est. G. Buffone)
Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,
visti gli atti,
vista l’istanza presentata da …. SRL (C.F. …)
con l’Avv. …. , ex art. 647 c.p.c.,
rilevato che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;
rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert;
rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerna la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: “consegnato avviso di opposizione”);
ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà;
ricordato, nel resto, che l’eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),
Per Questi Motivi
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27147/2014 depositato il … emesso nei confronti di: …
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.
Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014.
Il giudice
dr. Giuseppe Buffone
Fonte: www.altalex.com