La Legge di Stabilità 2013 (Legge del 24 dicembre 2012 n. 228) ha introdotto un nuovo strumento di difesa del contribuente e del cittadino verso gli atti impositivi degli agenti di riscossione.
In precedenza infatti, il solo ricorso nei confronti di Equitalia contro cartelle di pagamento o azioni cautelari, non metteva il contribuente o il cittadino al riparo dall’esecuzione dell’atto impugnato. Se si voleva sospendere l’esecuzione si doveva ricorrere al giudice per ottenere una sospensione giudiziale, oppure direttamente all’Ente creditore, quindi all’Agenzia delle Entrate, per ottenere una sospensione amministrativa.
Dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e, in particolare, dei commi 537 e 538 dell’art. 1, il contribuente, privato o imprenditore che sia, ha una terza strada per poter richiedere la sospensione dell’atto impositivo e far ricadere l’onere della prova sul Fisco.
Questa terza strada è la richiesta, direttamente ad Equitalia (o in genere a un agente o concessionario di riscossione) della sospensione immediata di azioni cautelari, quali il fermo amministrativo dei veicoli e l’ipoteca sugli immobili e di azioni esecutive, ovvero i pignoramenti di beni mobili e immobili e i pignoramento presso terzi. Tale richiesta deve essere fatta attraverso un’apposita istanza di sospensione da presentare ad Equitalia entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva. Equitalia poi dovrà trasmettere l’istanza all’Ente creditore che si vedrà ricadere l’onere di verificare e provare le somme richieste al contribuente. E’ questo, di certo, un nuovo strumento di tutela e di difesa del contribuente che si vede raggiungere da un atto impositivo ingiusto.
Ma tornando a parlare dell’istanza, tramite tale documento è possibile richiedere la sospensione degli atti di imposizione al verificarsi di una delle condizioni indicate nel comma 538 dell’art.1 della Legge di Stabilità del 2013, ovvero quando gli atti sono stati interessati:
“a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito sotteso”.
Se avviene una delle sopra elencate condizioni, il contribuente può richiedere l’immediata sospensione della riscossione o dell’azione cautelare ad Equitalia presentando l’istanza e tutta la documentazione utile da allegare. Entro 10 giorni Equitalia dovrà girare l’istanza all’Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps…) che avrà 60 giorni di tempo per provare la correttezza dei dati del credito vantato e comunicare l’esito dei controlli al contribuente. Se la comunicazione non avviene entro 220 giorni, nulla sarà più dovuto dal contribuente.
Difendersi da Equitalia, quindi, per atti di riscossione o per azioni cautelari ingiusti è possibile. Il nostro studio vi offre assistenza per la formulazione e presentazione dell’istanza di sospensione relativa al vostro caso specifico.
Fonte: prontoprofessionista.it