In collaborazione con lo Studio Leonardo Dinnella
Web reputation e diritto all’oblio
Lo Studio si occupa di Tutela della Reputazione online in materia di Diritto all’oblio, per indebita pubblicazione di informazioni ritenute lesive della dignità e dell’immagine, su Google, sulle testate telematiche, sui Social Network, e su YouTube. Il danno recato alla reputazione è da inquadrare nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. e deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto nell’art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale (Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n. 18174).
Il diritto all’oblio è tecnicamente il diritto ad “essere dimenticati” da internet ovvero il diritto di ciascun individuo a non veder riproposti, sui motori di ricerca o sulle testate telematiche, determinati fatti che sono stati oggetto di cronaca passata, quando questi fatti non presentino più il carattere dell’attualità e dell’interesse collettivo. Esempio tipico in cui un individuo si appella al diritto all’oblio è quello riguardante la divulgazione di informazioni, dati e notizie relative a procedimenti penali e a condanne a suo carico, ma anche e più in generale a circostanze e vicende pubbliche di altra natura, che sebbene abbiano acquisito in un primo momento una legittima rilevanza, diffusione e conoscibilità in ambito collettivo in ragione della loro attualità, col passare degli anni assumono inevitabilmente una degenerazione informativa, risultando permanentemente in evidenza agli occhi del pubblico e arrecando, per l’effetto, un crescente pregiudizio per l’identità dello stesso individuo, essendo venuta ormai meno la legittimazione sociale e legale alla originaria diffusione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13161/2016, si è pronunciata sul diritto all’oblio, chiarendone presupposti e requisiti, anche alla luce del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. In particolare, afferma la Corte, il diritto all’oblio, quale “naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca”, deve rispettare un reale interesse pubblico, quanto più rispondente possibile ad una attuale esigenza informativa, senza precludere agli interessati di una notizia la possibilità di esercitare i propri diritti in maniera rapida ed efficace” ed ha evidenziando come la fattispecie di illecito trattamento di dati personali sia da ravvisarsi specificamente non nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione online dell’articolo e nemmeno nella sua archiviazione informatica ma nel mantenimento di un diretto ed agevole accesso allo stesso sul web tramite il proprio portale. La “scadenza” del diritto di cronaca sul Web è stata fissata dai Giudici in due anni e mezzo: la grande accessibilità di un pezzo pubblicato online consentirebbe di ritenere che, in due anni e mezzo, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia sia stato soddisfatto e, dunque, il diritto alla privacy del singolo deve tornare a prevalere su quello della collettività ad informarsi e di un giornale ad informare.
Lo Studio, a seguito di un’approfondita analisi tecnico-giuridica sulla rete internet, presenta un Report dettagliato sui risultati lesivi riscontrati, indicando le diverse responsabilità dei titolari dei siti web, delle testate telematiche, dei motori di ricerca, dei diversi social network e le azioni conseguenti. In particolare, l’attività consiste in primis nell’invio di istanze, indirizzate ai motori di ricerca e ai gestori delle pagine web o dei social network, finalizzate alla rimozione e/o deindicizzazione del contenuto lesivo.
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