La trasformazione della vacanza da lusso per pochi ad occasione di ristoro consentita ad un numero di persone sempre più elevato, dell’offerta dei servizi da parte di un sempre crescente numero di operatori turistici in strenua concorrenza tra loro anche in settori fino a poco tempo addietro riservati a poche imprese operanti in regime di monopolio o oligopolio (si pensi al settore del trasporto aereo), ed, infine le sempre più invasive e capillari operazioni di marketing rendono indispensabile la tutela del turista-consumatore dalla cosiddetta pubblicità ingannevole.
La pubblicità deve essere palese corretta veritiera e trasparente In particolare, la pubblicità ingannevole è disciplinata dal d.lgs. 145/2007, relativa alla tutela del professionista, e dal d.lgs. 146/2007, aggiornamento del Codice di Consumo agli art. da 18 a 27. In precedenza era disciplinata dall’ art. 20 del d. lgs. 206/2005.
Nel settore turistico, tuttavia, accade spesso che i consumatori vengano attratti e fuorviati da offerte che non risultano, alla prova dei fatti, realmente appetibili come erano state presentate. Un caso classico è quello dei biglietti aerei pubblicizzati come vantaggiosissimi, anche per linee internazionali (poche decine di euro) che poi, incrementati con gli oneri obbligatori come tasse ed indennità varie finiscono per costare come tutti gli altri biglietti per la stessa tratta o poco meno, col disagio aggiuntivo di decolli e atterraggi da aeroporti periferici e fuori mano.
Un’altra ipotesi di scuola è quella dell’albergo pubblicizzato a prezzi stracciati in note località turistiche e poi rivelatosi inospitale e periferico.
Il Codice del Consumo vieta pratiche commerciali ingannevoli dettando un’apposita disciplina nella parte II titolo III. Deve considerarsi senza dubbio ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non vere, o, “seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che nojn avrebbe altrimenti preso”. E’sufficiente dunque l’idoneità ad ingannare ed il pericolo del pregiudizio che induca il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso se non fosse stata attuata la suddetta pratica.
L’art. 27 del Codice del Consumo attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a decidere d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse il merito alle pratiche commerciali scorrette comprese quelle ingannevoli. In seguito alla proposizione di un esposto, o comunque all’apertura del procedimento, viene aperta un’istruttoria che deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, in conclusione della quale, ed in conformità al regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’Autorità provvede con decisione motivata. La decisione può prevedere, in caso di accoglimento, del ricorso, il divieto di continuazione della campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole, o il divieto di continuazione di quella già iniziata. Il sistema prevede anche un sistema sanzionatorio pecuniario di rilievo, essendo previste multe di importi variabili da 5.000,0 a 500.000,00 euro, da parametrarsi alla gravità ed alla durata della violazione. Rientra infine, nella competenza del Giudice Amministrativo la pronuncia avverso le decisioni adottate dall’Autorità garante.
Per quanto concerne lo specifico settore del turismo e dei viaggi molte volte l’Autorità garante si è pronunziata nel senso di ritenere ingannevole la pubblicità di strutture alberghiere proposte come particolarmente lussuose e collocate “direttamente sul mare” rivelatesi in realtà di livello modesto e lontane in siti indicati nella pubblicità.
Un settore nel quale l’Autorità garante è intervenuta ripetutamente è quello del trasporto aereo, dove sono state sanzionate come ingannevoli quelle pratiche volte a pubblicizzare il prezzo di biglietti aerei al netto delle tasse aeroportuali e degli altri oneri obbligatori quali assicurazioni ed altro. Le compagnie aeree rimandavano per questi costi, mediante asterischi, a indicazioni in altre pagine dei siti internet difficilmente rinvenibili e/o a clausole scritte con caratteri grafici assai ridotti in cui veniva precisato che il prezzo si riferiva a viaggi di sola andata e non comprendeva i descritti oneri aggiuntivi.
Roma 28 febbraio ’14
Avv. Federico Vaccaro
Articolo redatto con il contributo del volume: il risarcimento del danno da vacanza rovinata – Roberto di Napoli – Edizione III – Gennaio 2012 – Maggioli Editore
1 Commento. Nuovo commento
Mi trovo nella condizione di consumatore ingannato ed aver acquistato un soggiorno in residence NON vicino al mare e alla spiaggia cosí come pubblicizzato e informato con mail dal responsabile della struttura. Cisa mi consiglia di fare?