Roma 9 Aprile 2014 sala riunioni ADR Istitute
Questo seminario ha un taglio pratico, ed ha la finalità primaria di dare agli avvocati alcune delle nozioni fondamentali per approcciarsi al PCT.
Questo aspetto sarà curato in maniera esaustiva e chiara dal dott. Paolo Vincenti.
Prendo allora solo alcuni minuti alla parte più interessante del seminario per svolgere una breve relazione introduttiva con la quale provo a fornire un rapido excursus della genesi del PCT ed un rapido inquadramento normativo.
Dunque iniziamo col rispondere alla prima e più banale delle domande. Cosa è il PCT?
Possiamo rispondere con questa definizione: il PCT è il progetto del ministero della giustizia che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e Uffici Giudiziari relativamente al processo civile.
Al di la della fredda terminologia possiamo dire che il PCT è parte integrante del piano di e-governament della giustizia civile italiana, che costituisce il 60% circa del carico giudiziale. L’obiettivo del PCT è l’informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo alle udienze in aula, consentendo, in modo agevole, con enorme abbattimento dei tempi e soprattutto dei costi: 1. la consultazione dei fascicoli e il deposito dei provvedimenti da parte del magistrato; 2. la consultazione e l’estrazione di copia dei fascicoli, il deposito di atti e documenti da parte dell’avvocato; 3. l’utilizzo di strumenti telematici all’interno delle procedure esecutive e delle procedure concorsuali; 4. le comunicazioni di cancelleria effettuate con posta elettronica c certificata.
L’art. 16 bis del D.L. 179/2102, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 sancisce che a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Invero la fonte iniziale del PCT era già contenuta nel DPR 13 febbraio 2001 n. 123, seguito poi da una sequela di norme che, come purtroppo spesso accade, anziché semplificarne la comprensione e l’applicazione hanno reso più confuso e problematico il percorso attuativo.
Tuttavia la vera norma di riferimento, la pietra angolare di tutto il sistema è senza dubbio il Decreto Legge n. 82 del 7 marzo 2005, cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale, che si pone come obiettivo che “Lo stato, le regioni e le autonomie locali assicurino la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
In altri termini il CAD ha riordinato ed in parte riscritto tutte le norme che regolano e prediligono l’utilizzo dell’informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione tout court e cittadini al fine di raggiungere lo scopo di modernizzare razionalizzare e ridurre i costi della Pubblica Amministrazione. Nell’ambito di questo progetto si sono avute nel corso del tempo diverse norme specificamente indirizzate alla completa digitalizzazione del processo.
Cito di seguito alcune tra queste che ritengo di maggiore rilevanza:
- l’art. 16 del DL 29 novembre 2008 n. 185 che ha disposto l’obbligatorietà per le imprese e i professionisti dell’utilizzo della posta elettronica certificata;
- l’art. 4 del DL 29 dicembre 2009 n. 193 (convertito in legge con L. n. 24 del 22 febbraio 2010) che ha disposto l’obbligo dell’utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le notificazioni e comunicazioni e l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato nell’atto introduttivo del giudizio;
- il Decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, modificato dal DM 15 ottobre 2012 n. 209 e recentemente modificato dal Decreto 3 Aprile 2013 n. 48 entrato in vigore il 24 maggio 2013 che ha adattato la materia delle notifiche alle procedure telematiche rendendole di fatto efficaci e legali a tutti gli effetti di legge.
- infine, la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha stabilito all’art. 16 l’obbligatorietà della comunicazione per via telematica dei biglietti di cancelleria, delle comunicazioni e delle notificazioni; all’art. 16 bis l’obbligatorietà del deposito degli atti processuali a partire dal 30 giugno 2014; all’art. 16 ter ha infine istituito i pubblici elenchi per comunicazioni e notificazioni.
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Il PCT venne di fatto introdotto nel 2006, ancorchè limitatamente al deposito telematico dei decreti ingiuntivi, nelle sedi sperimentali di Bologna, genova, Catania, Lamezia Terme, Bari, Bergamo e Padova. Nello stesso anno il servizio Polisweb iniziava a consentire la consultazione, da parte degli avvocati, dei registri di cancelleria di alcuni uffici, tra cui la Corte di Appello di Lecce e molti tribunali tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cassino, Ragusa eccetera. Dalla fase sperimentale si passava quindi all’avvio, presso il Tribunale di Milano della fase più avanzata. Ad oggi i dati forniti dal Ministero fotografano una realtà con luci ed ombre e sotto alcuni aspetti anche un po’ preoccupante, vista l’ambiziosa scadenza del 1 luglio 2014, data in cui, secondo le intenzioni confermate dall’attuale Ministro della Giustizia, ci dovrà essere l’integrale ed improcrastinabile migrazione del processo civile italiano nel telematico. I dati nudi e crudi sono i seguenti:
uffici con almeno un servizio telematico – Corte d’Appello 42% 11 su 26; Tribunali 71%100 su 140; depositi telematici ancora non attivati: Pistoia, Lucca, buona parte del centro sud e della Sardegna; atti digitali nativi degli ultimi 12 mesi 754.127; comunicazioni digitali 12.327.319 nell’ ultimo anno e 2.500.000 di accessi telematici al giorno.
Inutile rimarcare che la categoria forense, come parte integrante di tutto il procedimento di informatizzazione del processo civile è chiamata a fare la sua parte, facendosi trovare preparata all’appuntamento, anche al fine di smentire quella immagine che ingenerosamente gli è stata attribuita dalla vulgata, secondo la quale gli avvocati sono i veri artefici delle lungaggini processuali perché il processo lungo renderebbe di più in termini economici.
Mi piace citare, per concludere, una frase di John Maynard Keynes:
La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.