L’immobile che non era stato destinato a tetto coniugale non può essere assegnato all’altro coniuge anche se vi sono figli.
Nel giudizio di separazione o divorzio tra coniugi, uno dei due può chiedere l’assegnazione della casa, benché di proprietà dell’altro, solo in presenza di una serie di condizioni:
– la coppia deve avere avuto dei figli e tali figli devono essere minori o non ancora economicamente autosufficienti;
– i figli devono essere stati affidati (il termine corretto è “collocati”) presso il coniuge che chiede la casa familiare;
– detto immobile di cui si chiede l’assegnazione deve essere stato, durante il matrimonio, adibito a casa coniugale. Non si può, pertanto, chiedere l’assegnazione di un altro immobile (per esempio, la casa al mare). Ciò perché la funzione dell’assegnazione della casa non serve per garantire all’ex coniuge un reddito o un sostentamento economico, ma per far sì che i figli continuino a vivere nello stesso habitat domestico senza così subire traumi derivanti da un eventuale trasferimento. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Nella vicenda in oggetto è stata respinta la richiesta dell’ex moglie di ottenere l’assegnazione della casa coniugale quando l’immobile non era stato oggetto della convivenza in passato.
La Cassazione [2] ha da sempre ribadito il principio secondo cui l’assegnazione della casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non è possibile quando l’immobile in questione non sia mai stato adibito ad abitazione del nucleo familiare. L’assegnazione del tetto coniugale, infatti, risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ecco perché tale assegnazione è consentita solo con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. Viene escluso ogni altro immobile di cui i coniugi avessero prima la disponibilità, come per esempio la seconda casa, la residenza estiva e sia anche un terreno edificabile.
Per completezza, ricordiamo infine che l’assegnazione della casa familiare viene revocata nel caso in cui:
– il coniuge a cui era stata assegnata vada a vivere altrove (per esempio in un altro immobile o presso i propri genitori) oppure
– i figli siano divenuti autonomi economicamente o abbiano deciso di andare a vivere altrove.
[1] Cass. sent. n. 22581/2015.
[2] Cass. sent. n. 14554 del 4.07.2011.
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Fonte: www.laleggepertutti.it