Avv. Paolo Accoti
L’evoluzione giurisprudenziale, la natura, le fattispecie e i soggetti obbligati
Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, come nelle cessazioni degli effetti civili del matrimonio, siano esse consensuali ovvero giudiziarie, comunemente vengono poste a carico di entrambi i coniugi – fatte salve le ipotesi dell’obbligo in capo ad un solo coniuge, in dipendenza dell’effettive capacità economiche ovvero in caso di addebito della fine del matrimonio – le cd. spese straordinarie relative al mantenimento della prole.
In virtù della costante giurisprudenza per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli (Tra le tante cfr.: Cass. civ. Sez. I, 09/06/2015, n. 11894; Cass. civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18869).
In altri termini, le spese relative al mantenimento dei figli, alla loro cura nonché alla loro istruzione, sono rappresentative delle spese ordinarie che, a differenza di quelle straordinarie, non attengono ad esigenze eccezionali e temporanee degli stessi.
Logica conseguenza di ciò è che, come accennato, attesa la loro peculiarità le spese straordinarie, rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura è ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso al riguardo (Cfr.: Trib. Bari Sez. I, 23/10/2013).
Tale tipologia di spesa, che evidentemente non può essere predeterminata a cagione del suo carattere di imprevedibilità, quand’anche fatta oggetto di esplicita previsione giudiziale ovvero convenzionale, nell’ipotesi di accordo consensuale, non può evidentemente costituire titolo esecutivo, vale a dire che il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro in regola con i pagamenti a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.
Tanto è vero che: “Il provvedimento con il quale in sede di separazione personale fra i coniugi sia posto a carico del genitore, ex art. 155, comma 2°, c.c. (ora 156 c.c.), l’obbligo di contribuire, sia pure pro quota, alle spese straordinarie relative ai figli non costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancata ottemperanza dell’obbligato, richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna. Tale principio non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la determinazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi” (Cass. civ. Sez. III, 23/05/2011, n. 11316. Nello stesso senso: Trib. Roma, I sez. civ., 07/12/2015, n. 24569, che ne ha escluso la natura esecutiva anche in virtù del fatto che le stesse non si basano su un mero calcolo aritmetico. Si veda anche: Cass. civ. Sez. I Sent., 28/01/2008, n. 1758).
Ciò posto, la giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale capitolino, ha fornito una elencazione abbastanza dettagliata delle spese straordinarie.
Tanto è vero che, le pressoché univoche decisioni del Tribunale di Roma in materia di famiglia, oltre a ritenere tale tipo di spesa evidentemente subordinata ad un accordo e, pertanto, al consenso di entrambi i genitori, fatte salve quelle indifferibili e urgenti (si pensi alle spese mediche), hanno suddiviso dette spese straordinarie in tre grandi macro-categorie, specificando dettagliatamente quelle rientranti in una piuttosto che nell’altra.
La prima categoria di spesa straordinaria è stata individuata nelle spese scolastiche, tra queste: “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza“.
La seconda categoria nelle spese di natura ludica o parascolastica, tra cui: “corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)“.
La terza categoria in quella delle spese sportive, nelle quali sono state fatte rientrare: “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica” (Tra le tante: Trib. Roma I sez. civ., 07/12/2015, n. 24569; Trib. Roma, I sez. civ., 13/11/2015, n. 22951).
Fonte: StudioCataldi.it