Essa è richiesta con il decreto di fissazione dell’udienza presidenziale perché è nella sola fase preliminare del giudizio che è destinata a svolgere effetti
di Valeria Zeppilli
Se due coniugi intendono separarsi o divorziare, il decreto di fissazione dell’udienza presidenziale impone loro di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per consentire al presidente del Tribunale di acquisire una visione delle consistenze patrimoniali più chiara rispetto a quella che emerge dalla dichiarazione dei redditi.
Oltretutto, tale dichiarazione è finalizzata anche a delineare un quadro più completo degli elementi che caratterizzano il tenore di vita della parte e dell’intero nucleo familiare, necessario per determinare l’ammontare sia dell’assegno divorzile che di quello di mantenimento del coniuge e dei figli.
A tal fine, però, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio va depositata tempestivamente.
Come ricordato dal Tribunale di Roma nella sentenza numero 25280 del 17 dicembre 2015 (qui sotto allegata), del resto, “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è richiesta con il decreto di fissazione dell’udienza presidenziale – richiesta questa che trova il suo supporto normativo nell’art. 5, comma 9, della legge 898/1970 che prevede che all’udienza presidenziale i coniugi devono presentare ogni documentazione relativa ai loro redditi ed ai loro patrimoni – perché è con riferimento alla sola fase preliminare del giudizio di separazione, così come di quello di divorzio, che è destinata a svolgere i suoi effetti, allorquando cioè la sommarietà degli accertamenti riservati al Presidente per la regolamentazione provvisoria del mutato status dei coniugi non consentirebbe la completa ricostruzione delle condizioni economiche delle parti sulla base delle sole dichiarazioni fiscali già previste ex lege”.
Così, nel caso di specie, è stata considerata inammissibile, proprio in quanto tardiva, la dichiarazione relativa al proprio reddito e al proprio patrimonio, presentata da uno dei due coniugi solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale.
Fonte: www.StudioCataldi.it