Cosa cambia in concreto con la riforma approvata al Senato
Occorre innanzitutto sfatare un equivoco che si è venuto a creare nel corso dell’approvazione del Dl 132/2014 definito del “divorzio breve”. In effetti il testo approvato dal governo prevedeva una drastica riduzione dei tempi intercorrenti tra la separazione ed il divorzio, portandoli dagli attuali tre anni a soli sei mesi. Questo aspetto della riforma è stato tuttavia del tutto eliminato nel corso dell’iter di approvazione del testo al Senato, tant’è che è senz’altro più corretto parlare, allo stato, di separazione o divorzio semplificati.
La nuova normativa, dunque, punta a snellire il procedimento per ottenere l’annotazione del nuovo status di separato o divorziato a margine del registro dello stato civile. La riforma ha lasciato inalterato il tempo attualmente previsto dalla legge per addivenire al divorzio, o per meglio dire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che è di tre anni a decorrere dal decreto di omologa del Tribunale, ovvero nel caso della nuova procedura semplificata, dall’annotazione a margine del registro effettuata dall’ufficiale dello stato civile.
Posta questa doverosa premessa, possiamo passare ad analizzare quali sono, in concreto, i vantaggi della nuova procedura prevista dalla norma approvata. Avremo davvero separazioni e divorzi più celeri?
È questa la domanda da porsi oggi visto il testo uscito dal parlamento e che presenta delle correzioni rispetto a quanto era stato approvato invece dal governo.
La prima cosa da sottolineare è che la riforma non aiuterà i coniugi che sono in conflitto tra di loro. Nel caso di separazioni litigiose, infatti, si dovrà sempre procedere al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale con l’assistenza dell’avvocato ed attendere, sia per la comparizione dei coniugi che per il decreto di omologa della separazione, i tempi della giustizia civile italiana, notoriamente abbastanza lunghi.
La nuova legge incide invece, in maniera sostanziale, promettendo di dare un grande contributo sia alla tempistica che ai costi per le parti, sulle separazioni di coloro che pacificamente decidono di porre fine alla loro unione coniugale.
Si tratta, ad onor del vero, di una casistica non molto estesa, ma comunque rilevante.
Orbene, in questi casi, anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap anche gravi, le parti assistite da almeno un avvocato per parte, per prima cosa devono sottoscrivere un accordo con il quale si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Superata questa prima fase, i legali trattano e se l’accordo sulla separazione o sul divorzio viene finalmente trovato, questo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica. Deve essere trasmesso sempre: sia se vi sono figli minori sia se non vi siano. Questa è la più rilevante modifica apportata in sede di approvazione del decreto al Senato. Infatti nella prima stesura del testo approvato dal governo, il vaglio del procuratore della Repubblica era previsto solo in presenza di figli minori o maggiorenni equiparati a minori, ovvero non economicamente indipendenti o portatori di handicap. Chi non aveva figli, invece, non era sottoposto ad alcun controllo dell’autorità giudiziaria.
Occorre notare che il controllo statuale delle condizioni di separazione anche per le coppie senza figli di fatto evidenzia il mancato superamento del principio della non completa disponibilità delle parti di alcuni diritti. Terminata l’attività di verifica e controllo del procuratore della repubblica sarà, poi, l’avvocato a trasmettere entro 10 giorni (non è chiaro da quando partano i 10 giorni) l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è iscritto.
La norma approvata prevede inoltre una ulteriore ipotesi, a dire il vero abbastanza residuale, di separazione effettuata direttamente dinanzi al sindaco del luogo ove si è celebrato il matrimonio. La possibilità è riservata solo a coppie senza figli e l’accordo non deve contenere un trasferimento patrimoniale, ossia non deve contenere atti di disposizione di beni da un coniuge all’altro. Il testo approvato non è molto chiaro, ma sembrerebbe prevedere una procedura in due tempi: i coniugi prima depositano l’accordo e la domanda di separazione/divorzio in Comune e, successivamente, ma non prima di 30 giorni, vengono chiamati per la conferma.
Avv. Federico Vaccaro