Cosa cambia con la riforma in itinere: l’accordo consensuale di separazione o divorzio potrà essere stipulato anche in presenza di figli minori
Con l’approvazione in prima lettura da parte del Senato è stata confermata la possibilità, offerta ai coniugi dall’articolo 6 del Decreto Legge n.132/2014, di concludere una negoziazione assistita per separarsi consensualmente o sciogliere il matrimonio senza dover comparire dinanzi ad un giudice in Tribunale.
I coniugi potranno, infatti, alla presenza di almeno un avvocato che rappresenti ciascuna parte, ottenere piu’ rapidamente la separazione consensuale, il divorzio (nei casi di avvenuta separazione personale legale nei casi previsti dalla legge) o la modifica delle preesistenti condizioni di separazione o divorzio.
La novità più rilevante rispetto alla precedente stesura consiste nel fatto che ora l’accordo, prima di essere inviato all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è stato contratto il matrimonio per le annotazioni di legge, dovrà prima essere vagliato dal pubblico ministero il quale, qualora non ravvisi elementi di irregolarità, darà il nulla osta alla trascrizione nei registri dello Stato Civile. La novella approvata dal Senato consentirà, e questa è la seconda e più rilevante novità, di utilizzare questo procedimento anche in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ai sensi della legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti.
Infatti, il controllo dell’accordo da parte del Pubblico Ministero ha lo scopo precipuo di verificare che l’accordo risponda all’interesse primario dei figli prima di concedere il nulla osta. Nella precedente stesura dell’articolo 6 del dl 132/2014 l’accordo in parola, invece, non poteva essere raggiunto nei casi in cui fossero presenti figli minorenni.
Nell’accordo dovrà essere indicato che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che queste siano state informate dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L’accordo, una volta ricevuto il nulla osta da parte del pubblico ministero, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Avv. Federico Vaccaro