Divisione dei beni dei coniugi che si separano consensualmente: non si applica la norma che rende direttamente pignorabile, senza bisogno di revocatoria, l’atto di cessione a titolo gratuito.
[1] D.L. n. 83 del 2015 che ha inserito il nuovo art. 2929-bis cod. civ.
[2] Cass. ord. n. 1404/2016 del 26.01.2016. Di fronte alla Suprema corte la coppia ha lamentato che i giudici di merito, pur ammettendo il trasferimento a titolo oneroso e nell’ambito della separazione, hanno fondato la scientia damni in capo al terzo acquirente, la partner del debitore, esclusivamente sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.
A questa obiezione gli Ermellini hanno risposto che la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
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Fonte: laleggepertutti.it