Domanda
Buon giorno avvocato, il mio problema è legato al divorzio che la mia ex moglie non vuole concedermi. Esiste una legge per la quale posso chiedere sentenza parziale di divorzio? Grazie.
Risposta
Il legislatore ha previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 12, l. 898/70), la possibilità che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio. L’art. 4, comma XII, legge sul divorzio, prevede, infatti che: “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio…” Alla luce di tale previsione è, quindi, possibile che venga emessa sentenza parziale con la quale il Tribunale si pronuncia limitatamente allo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi proseguire la causa al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra le parti (ad es. quantificazione dell’assegno divorzile, affidamento dei figli..). Una volta divenuta definitiva, la sentenza sarà annotata in calce all’atto di matrimonio, a cura dell’ufficiale dello stato civile. Con tale normativa si riconosce al giudice la facoltà di limitare la decisione ad alcune domande proposte, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria per le altre: il legislatore ha in tal modo predisposto uno strumento processuale volto a definire rapidamente lo status dei coniugi, qualora la domanda principale (quella appunto relativa allo status) risulti fondata senza bisogno di istruttoria ( e quindi già matura per la decisione), a differenza delle altre domande accessorie che, invece, impongono accertamenti più lunghi e tempi maggiori.
Sara Severini
Fonte: www.affaritaliani.it