di Francesco Oliva
Il mese di giugno è notoriamente ricco di scadenze fiscali, soprattutto quelle annuali derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, quest’anno la situazione è più semplice in quanto la scadenza del termine di versamento delle imposte sui redditi, fissata per legge al 30 giugno, slitta automaticamente al 1° luglio in quanto il 30/06 è domenica. Ma non solo: la questione degli ISA, i nuovi indicatori di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore, porterà verosimilmente ad una proroga dei termini di versamento.
Il focus delle scadenze fiscali del mese di giugno 2019 sarà quindi su altri importanti appuntamenti:
- l’acconto IMU TASI da pagare entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica);
- gli adempimenti periodici in scadenza a metà mese;
- il termine per la comunicazione dell’accoglimento o meno delle domande di pace fiscale.
Ecco quindi le principali scadenze fiscali del mese di giugno 2019.
Scadenze fiscali lunedì 17 giugno 2019: acconto IMU TASI
La prima importante scadenza fiscale che consigliamo ai lettori di annotare sul calendario del mese di giugno è quella di lunedì 17: entro questa data, infatti, occorre versare l’acconto IMU TASI 2019 (50% del totale dovuto).
Lo scadenzario Imu e Tasi 2019 prevede due appuntamenti:
Acconto Imu Tasi | Scadenza 17 giugno 2019 |
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Saldo Imu Tasi | Scadenza 16 dicembre 2019 |
Nonostante non siano cambiare le regole generali per calcolo e pagamento delle imposte, i contribuenti dovranno confrontarsi con due importanti novità:
- l’eliminazione del blocco delle aliquote: i Comuni potranno applicare le aliquote fino al 10,6%, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per i grandi centri;
- l’estensione della riduzione della base imponibile Imu Tasi del 50% per gli immobili in comodato d’uso anche al coniuge – in presenza di figli minori – nel caso di morte del comodatario.
Per procedere al versamento dell’acconto IMU e Tasi 2019 i contribuenti potranno decidere di utilizzare o il modello F24 oppure potranno procedere al versamento tramite bollettino postale.
Se si decide di versare l’imposta entro la scadenza del 17 giugno 2019 con il modello F24 si ricorda che si potrà utilizzare sia quello ordinario che quello semplificato.
I contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 193/2016.
Si ricorda che attualmente il limite per il pagamento in contanti è fissato a 2.999,00 euro e che quindi se si supera questa soglia bisognerà pagare l’acconto Imu e Tasi con sistemi di pagamento tracciabili.
Per importi inferiori a 2.999,00 euro si potrà quindi utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:
- modello F24 cartaceo in contanti;
- modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.
Nel caso in cui invece gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro i contribuenti dovranno procedere al versamento utilizzando:
- il modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- il modello F24 ordinario o semplificato inviato per mezzo di intermediari abilitati o tramite lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il modello F24 (o bollettino postale) precompilato messo a disposizione dal Comune.
Il modello F24 dovrà essere inviato telematicamente anche qualora l’importo Imu e Tasi dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.
Scadenze fiscali lunedì 17 giugno 2019: versamento IVA, Irpef e contributi INPS
Lunedì 17 giugno 2019 scadono anche i consueti adempimenti periodici, in questo caso relativi ovviamente alle competenze di febbraio.
Infatti, entro tale scadenza i titolari di Partita IVA dovranno effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto da parte dei sostituti d’imposta:
- versamento Irpef relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di maggio 2019 e relative addizionali comunali e regionali e redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente;
- versamento IVA di competenza del mese di maggio 2019 per i contribuenti tenuti all’obbligo di liquidazione mensile;
- contributi INPS relativi allo stipendio del mese di maggio 2019.
Ecco i codici tributo per il versamento dell’Irpef e dell’IVA da indicare nella sezione “Erario” del modello F24:
- 1040 è il codice tributo utile al pagamento dell’Irpef con periodo di competenza 05/2019;
- 6005 è il codice tributo per il versamento dell’IVA di aprile per i contribuenti con liquidazione mensile.
Scadenze fiscali martedì 25 giugno 2019: modello Intrastat mensili
Il prossimo martedì 25 giugno 2019 è la scadenza per l’invio degli elenchi Intrastat per i contribuenti tenuti all’obbligo mensile.
L’invio degli elenchi Intrastat va effettuato in via telematica attraverso due modalità tra loro alternative:
- all’Agenzia delle Dogane tramite il sistema telematico doganale E.D.I.;
- all’Agenzia delle Entrate mediante Entratel.
La scadenza riguarda, in particolare i contribuenti con obbligo mensile con riferimento al mese di maggio.
Scadenze fiscali giugno: entro fine mese la comunicazione di accoglimento o meno delle domande di pace fiscale
Entro fine mese i contribuenti italiani sono attesi da un altro importante appuntamento ovvero la comunicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione – del provvedimento di accoglimento o meno della domanda di pace fiscale.
Il contribuente potrà quindi ricevere l’accoglimento della domanda con il totale complessivo dovuto e le modalità temporali di pagamento.
Oppure potrà ricevere la comunicazione di diniego, con la motivazione per la quale essa è stata emessa.
Per ogni ulteriore approfondimento sulle scadenze fiscali di giugno 2019 i lettori interessati possono fare riferimento allo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: www.money.it