Il danno da vacanza rovinata trova la sua disciplina nel d. lgs n. 79/2011 (c.d. Codice del Turismo) secondo il quale all’art. 47 comma 1 “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Dunque due sono gli elementi che il consumatore deve considerare per la quantificazione del danno subito, ovvero: il danno economico ed il danno morale.
Il primo potrà eventualmente essere costituito da:
– prezzo dell’intero viaggio, per mancato godimento della vacanza;
– un eventuale riduzione del medesimo in caso di parziale godimento della stessa;
– un semplice rimborso delle spese sostenute per i disservizi subiti.
Il danno morale (a titolo di stress e delusione), invece, andrà calcolato in via equitativa.
Se il tour operator, in seguito alla richiesta di risarcimento del danno da parte del consumatore, dovesse presentare a questi una proposta di risarcimento, il consumatore potrà accettarla se la riterrà congrua ovvero considerarla un acconto e riservarsi per iscritto di agire giudizialmente per la tutela dei propri interessi.
Federico Vaccaro