Tribunale Napoli, sez. Marano, sentenza 24.07.2013 n° 13462 (Simone Marani)
Per ottenere il risarcimento del danno da lesioni è necessario che la parte attrice produca la relativa documentazione sanitaria nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c. E’ quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. di Marano, del 24 luglio 2013.
Il caso vedeva un minore, durante il periodo di vacanze trascorse con i genitori, mentre giocava a bordo piscina di un villaggio turistico, scivolare e cadere sul fondo della vasca, riportando lesioni. I ricorrenti, agendo giudizialmente contro la società proprietaria del villaggio turistico, oltre a richiedere, in nome e per conto del minore, il risarcimento per le lesioni fisiche da questo subite, lamentavano anche, in nome proprio, il risarcimento per danno da vacanza rovinata, avendo dovuto interrompere le vacanze a causa del suddetto infortunio.
Sennonché la parte attrice, oltre al fatto storico, non produceva alcuna documentazione sanitaria che comprovasse la natura e il tipo di lesioni subite dal minore, non riuscendo a dimostrare l’entità del danno patito. Secondo i giudici, in mancanza della documentazione sanitaria, sarebbe stata inammissibile anche la ctu medica, avendo, quest’ultima, efficacia solo esplorativa.
Infatti “la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere, pertanto, autorizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ. 12990/2013).
Di conseguenza, nel rito civile, continuano i giudici territoriali, una volta maturate le preclusioni istruttorie, qualsiasi produzione documentale è irrituale, e l’irritualità va rilevata d’ufficio: diversamente, ammettendo la possibilità, per le parti, di fornire la ctu, ovvero documentazione che si sarebbe dovuta produrre nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c., si perverrebbe ad una interpretatio abrogans della norma, in quanto la parte potrebbe sanare la preclusione già maturata in suo danno, consegnando il medesimo documento al c.t.u. ben potendo, in tal modo, ed in violazione dell’art. 88 c.p.c., rendere più difficoltosa la difesa di controparte.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il c.t.u. non può esaminare documenti irritualmente prodotti, e che se il medesimo esamina i documenti irritualmente prodotti, e le sue convinzioni vengono recepite dal giudice, la sentenza si deve ritenere viziata nella motivazione (Cass. civ., 26 ottobre 1995, n. 1133 e più recentemente Cass. civ., n. 3364/2008).
Inoltre non può essere invocato l’art. 210 c.p.c., in quanto, trattandosi di documentazione che ben poteva essere nella disponibilità della parte stessa, con tale mezzo istruttorio si sarebbe inteso aggirare l’onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Per approfondimenti:
- Corso avanzato sulle tecniche di liquidazione dei danni civili, Altalex Formazione;
- I danni morali, di Sella Mauro, Utet Giuridica, 2013.
(Altalex, 14 gennaio 2014. Nota di Simone Marani)
Tribunale di Napoli
Sezione distaccata di Marano
Sentenza 24 luglio 2013, n. 13462
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Agnese Margarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante rg. N 1448/2010 avente ad oggetto : risarcimento danni, vertente
TRA
M. L. e C. T., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M. L., rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di citazione, dall’avv. Raffaele C., presso il cui studio in Marano, via Lazio, n. 22, sono elettivamente domiciliati.
Attori
E
Bluserena s.p.a., in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla copia notifiat della citazione, dall’avv. Aristide Fontana e dall’avv. Enrico Fontana, presso il cui studio in Napoli, Parco Comola Ricci, n. 147, elettivamente domiciliato
Convenuto
E
X. Travel s.r.l., in persona del l.r.p.t.
Convenuta – Contumace
CONCLUSIONI
All’udienza del giorno 21 gennaio 2013 i procuratori costituiti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi , e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., pari a giorni sessanta più enti per i deposito di comparse conclusionali e repliche .
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell’art. 118 disp.att. C.p.c. Così come modificato con l. 69/2009.
In via preliminare, si deve dare atto delle ragioni che hanno determinato la mancata indicazione, nell’epigrafe della sentenza , dell’Eurotravel s.r.l. Fra le parti del giudizio.
Invero, come è noto , la qualità di parte si acquisisce con la regolare notifica dell’atto introduttivo : nel cao di specie, non è andata a buon fine la prima notifica dell’atto di citazione nei confronti della detta parte (convenuta) , il difensore di parte attrice mostrava documentazione dalla quale emergeva l’avvenuto fallimento della predetta società, ragion per cui dichiarava di rinunciare alla domanda nei suoi confronti .
Trattasi di rinuncia non avente alcun valore in quanto, a causa della nullità della notificazione, il predetto soggetto non ha mai acquisito la qualità di parte.
Ciò posto, parte attrice , nella detta qualità , deduceva: che acquistava dalla Eurotravel s.r.l. Per il tramite dell’Agenzia X. s.r.l. Un soggiorno vacanze tutto compreso per tre persone presso il villaggio turistico Serenè, di proprietà della Blueserena s.p.a., sito in Marinella di Cutro (Kr) , per il periodo 12 agosto/ 26 agosto 206; che in data 19 agosto 2006, alle ore 2.30, circa , il minore Vincenzo , mentre giocava vicino alla piscina, scivolava sul bordo della stessa, e cadeva sul fondo della vasca, riportando lesioni ; che alcuna situazione di pericolo era segnalata; che a causa dell’infortunio occorso la figlio, i coniugi M. lasciavano la struttura in anticipo, usufruendo di soli otto giorni di vacanza.
Tutto ciò premesso, richiedevano il risarcimento delle lesioni patite dal figlio, nonché anche in proprio, il risarcimento per il danno da vacanza rovinata.
Si costituiva la sola Bluserena s.p.a. Che contestava la fondatezza della domanda.
Senza l’espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva definitivamente riservata in decisione all’udienza del 21 gennaio 2013 , previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Per il deposito di comparse conclusionali e repliche
In via preliminare va dichiarata la contumacia di X. s.r.l., non costituita , sebbene regolarmente evocata in giudizio.
Ciò posto, la domanda attrice va rigettata.
Orbene, parte attrice fonda la sua domanda integralmente sull’infortunio occorso al minore Vincenzo nel corso del periodo di soggiorno presso la struttura appartenente alla Bluserena s.p.a.
Invero parte attrice , oltre a richiedere in nome e per conto del minore , il risarcimento per le lesioni fisiche subite , richiedono, anche in proprio, il risarcimento per il danno da vacanza rovinata, avendo dovuto interrompere le vacanze a causa dell’infortunio del figlio .orbene, questo il tenore delle domande attrici , appare evidente che la parte attrice oltre a dimostrare l’evento storico così come descritto in citazione (avvenuta caduta in una piscina in cui vi era poca acqua ), avrebbe dovuto dimostrare l’entità delle lesioni patite dal minore.
E ciò per un duplice ordine di ragioni : da un lato , al fine di poter provvedere ad una corretta liquidazione del danno fisico (e morale) patito dal minore , congrua cioè, rispetto a una natura ed entità delle lesioni subite .
Dall’altro, verificare che siffatte lesioni, per la loro gravità, inducevano irrimediabilmente i genitori ad interrompere anticipatamente la vacanza : appare evidente, infatti, che se per ipotesi il minore avesse riportato solo escoriazioni, o lesioni di lieve entità, del tutto esagerata e non riconducibile eziologicamente al sinistro de quo , apparirebbe la scelta di porre fine alle vacanze in corso.
Orbene, parte attrice, non ha assolto all’onus probandi su ella gravante.
Va osservato, come già evidenziato in sede di rigetto delle richieste istruttorie, che parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione sanitaria che comprovasse natura e tipo di lesioni sofferte dal minore .
Appare evidente che trattasi di circostanze da comprovare documentalmente , perché un’eventuale testimonianza sul punto sarebbe inammissibile, in quanto meramente valutativa.
Ebbene, la difesa di parte attrice ha ritenuto di non produrre alcun tipo di documentazione sanitaria , come già detto (e, pertanto, la prova tesa a dimostrare il fatto storico dell’avvenuta caduta, non è stata autorizzata, come già chiarito nell’ordinanza 23 aprile 202 , cui integralmente si rinvia ).
Del tutto incoerente è il richiamo operato dalla difesa di parte attrice alla documentazione prodotta da controparte.
Si fa specifico riferimento a documentazione relativa alla denuncia di sinistro effettuata dalla Bluserena, e agli esiti delle indagini disposte da investigatore su commissione della Bluserena .
Lo si ribadisce : parte attrice, oltre al fatto storico, con le specifiche modalità descritte in atto introduttivo, avrebbe dovuto dimostrare l’entità delle lesioni patite (in alcun modo indicate negli atti testè richiamati).
Del tutto inconferente è il richiamo al principio di non contestazione che, da un lato, non può provenire dalla pare contumace (“l’esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema “: cfr Cassazione civile , 14623/2009) e, dall’altro, non si può riferire alla parte costituita che, a pag. 5 della comparsa di costituzione, contesta in maniera specifica natura ed entità delle lesioni subite.
In assenza di documentazione sanitaria, inammissibile sarebbe stata la pur richiesta ctu medica in quanto avrebbe avuto efficacia assolutamente esplorativa (“la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze . Il suddetto mezzo d’indagine non può essere, pertanto, autorizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati “: cfr Cassazione civile, 12990/2013).
Né alcun documento poteva essere consegnato al ctu nel corso delle operazioni peritati : invero, sebbene ciò a volte avvenga, trattasi di evenienza dovuta a prassi non condivisibile .
Difatti questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.
Formalmente, tale prassi è scorretta perché :
(a) l’art. 87 disp. Att. C.p.c. Non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle operazioni peritali;
(b) l’art. 194 c.p.c. Consente al c.t.u. , ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti,non di raccogliere da esse prove documentali ;
(c) nel rito civile, è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale , e poiché i termini per la produzione dei mezzi d prova, sono espressamente qualificati perentori ne discende che :
(c’ ) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti .
Pertanto nel rito civile, una volta maturate le preclusioni istruttorie, qualsiasi produzione documentale (ivi compresa quella destinata al c.t.u.) è irrituale, e l’irritualità va rilevata d’ufficio : diversamente, e cioè ammettendo la possibilità per le parti di fornire al c.t.u. documenti che si sarebbe dovuto produrre nei termini di cui all’art. 183, VI comma nn. 2 e 3 , c.p.c. , si perverrebbe di fatto ad un aggiramento, peggio, ad una interpretatio abrogans di tale ultima norma .
Infatti, se si aderisse all’opinione qui contestata, la parte la quale ha omesso di produrre un determinato documento nei termini prescritti, potrebbe “sanare” la preclusione già maturata in suo danno consegnando il medesimo documento al c.t.u. : con il che è evidente che il sistema di preclusioni perde sostanzialmente di valore e significato .
aggiungasi che tale possibilità, se ammessa, potrebbe porgere il destro a pratiche poco rispettose del canone di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c. : così ad esempio, la parte potrebbe deliberatamente decidere (fidando nella imminente nomina del c.t.u. ) di non depositare alcun documento nei termini de quibus, e di compiere tutte le produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali, al fine di rendere più difficoltosa la difesa della controparte .
Dal punto di vista sostanziale, poi, tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio l documento consegnato al c.t.u. .
Su tale questione la Corte di Cassazione , con orientamento costante, ha affermato che il c.t.u. Non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio , e che, se il c.t.u. esamina documenti irritualmente prodotti , e le sue convinzioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex multis, Cassazione Civile , 3364/2008, Cass. 26-10-1995 n. 1133, in foro it. Rep. 1995, Consulente tecnico , 16; si vedano Trib. Roma 28.4.2002; trib. Roma 28.10.2002; Trib. Roma 29.06.2002, tutte inedite).
Né risulta invocabile l’art. 210 c.p.c. in quanto, trattandosi documentazione che ben poteva essere nella disponibilità della parte stessa, con tale mezzo istruttorio , si sarebbe inteso aggirare l’onere probatorio gravante sulla parte attrice (“il potere discrezionale , conferito al giudice di merito dall’art. 210 c.p.c. , di ordinare alla parte l’esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull’onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio , nè l’istanza dell’altra parte, cui è subordinato l’esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell’incombenza legale, non costituendo, di per sé , inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell’art. 2697 c.c.“(cfr Cassazione Civile , 13878/2010,; 3499/1987).
non si ritiene, poi, di disporre d’ufficio giuramento suppletorio, così come sollecitato dalla difesa di parte attrice in conclusionale, in quanto nessuna delle parti potrebbe, attesa la specificità del fatto da provare (lesioni fisiche) , rispondere in maniera esaustiva .
In ogni caso, è bene ricordare che “il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad uno stato di semiplena probatio ha la facoltà ma non l’obbligo di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell’art. 2736 n. 2 c.c. Così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo dell’adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma senza che, in quest’ultimo caso, possa invocarsi l’omessa motivazione di tale discrezionale decisione“: cfr Cassazione civile, 8021/2009).
Né la parte ha indicato le ragioni dell’eventuale rimessione in termini richiesta, a sensi dell’art. 184 bis c.p.c., all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni .
Non ha cioè indicato i motivi che non le hanno consentito di produrre la documentazione indicata nel medesimo verbale , prima del termine della causa (e una volta sottolineata, dalla scrivente, la mancata produzione della documentazione sanitaria ).
Per le osservazioni ampiamente svolte, la domanda va reietta per difetto di specifico sostegno probatorio.
Le spese seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun grave ed eccezionale ragione che ne giustifichi la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe :
– rigetta la domanda ;
– condanna M. L. e C. T., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M. L., al rimborso in favore di Bluserena s.p.a. , in persona del l.r.p.t. , delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per spese ed euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Marano, 24 luglio 2013
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Margherita