Uno degli effetti principali della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, sempre che i coniugi non abbiano già optato per la separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio o in un momento successivo. Ma cosa accade se dopo la separazione, ma prima del divorzio i coniugi volessero ritornare in comunione dei beni? Non si tratta, come potrebbe sembrare ad un primo esame, di una questione oziosa, poiché sovente il mutamento del regime patrimoniale può essere necessario per le più disparate esigenze, anche di carattere fiscale.
Orbene, quando il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della separazione dei beni, dopo la separazione tale rimane e non può più essere modificato nella fase transitoria che intercorre tra la separazione e il divorzio.
Unico strumento a disposizione dei coniugi separati, ma non ancora divorziati in questo caso è l’istituto della riconciliazione, disciplinato dall’art. 157 del codice civile, attraverso il quale i coniugi possono in comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione (o del verbale di omologa se separazione consensuale) tramite un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione oppure con un espressa dichiarazione annotata ai margini dell’atto di matrimonio, ad opera dell’ufficiale dello stato civile (al fine di rendere pubblico e opponibile a terzi).
La riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali sia di tipo personale che patrimoniale, e dunque fa tornare in vita il regime patrimoniale della separazione dei beni scelto ab origine dai coniugi, i quali da quel momento in poi potrebbero tramutare in regime di comunione legale dei beni a mezzo di una convenzione matrimoniale.
Avv. Federico Vaccaro