Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 07.05.2014 n° 9876 (Michele Iaselli)
Nel periodo precedente all’entrata in vigore della L. 183/2011 l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era solo facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma. Con l’entrata in vigore della L. 183/2011, essa opera ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto in generale dall’art. 125 co. 1 c.p.c. e dall’art. 366 comma 2, c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9876/2014 interviene ancora sul delicato tema delle notificazioni dei ricorsi nel processo civile facendo un utile parallelismo tra la situazione precedente alla Legge n. 183/2011 e quella successiva.
In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte in data 16 novembre 2010 disponeva il rinnovo della notifica del ricorso ad una delle parti (Ministero della Difesa) e nonostante il decorso dei 60 gg. concessi per tale incombenza, allo scadere del termine risultava non depositato l’atto di rinnovazione della notifica.
La Suprema Corte nel valutare le conseguenze di tale omissione sostiene che la formulazione dell’art. 366 c.p.c. in vigore a quella data e cioè prima della L. n. 183/2011 era piuttosto chiara disponendo che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione”. Di conseguenza anche se il difensore aveva indicato nel ricorso introduttivo l’indirizzo di posta certificata in conformità alla normativa in vigore all’epoca (v. D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, situazione poi radicalmente mutata con l’avvento della L. 183/2011), bisogna però rilevare che le stesse norme prevedevano solo la possibilità e non l’obbligo, di effettuare gli avvisi a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica certificata, potendo l’amministrazione procedere in tal modo ai fini di semplificazione e sempre che fossero state predisposte le dotazioni tecniche necessarie.
Come giustamente osservato dalla Suprema Corte attualmente il sistema è profondamente mutato per effetto della L. n. 183/2011 che riguardo la domiciliazione “ex lege” ha modificato il 2° comma dell’art. 366 c.p.c. che ora dispone che “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione”. In parallelo, la stessa legge ha introdotto all’art. 125, 1° comma, c.p.c. l’obbligo di indicare negli atti di parte “l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
Con l’avvento, poi, delle regole tecniche disciplinate dal D.M. n. 44/2011 e delle norme (in particolare il comma 4 dell’art. 16) dettate dal D.L. 179/2012 conv. nella Legge 221/2012 si è arrivati alla conclusione che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata. Al comma 6 dell’art. 16 viene poi precisato che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.
Come però già si è avuto modo di rilevare, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una situazione pregressa dove l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era solo facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; solo successivamente essa opera ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto in generale dall’art. 125, co. 1, c.p.c. e dall’art. 366, comma 2, c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte conclude che, nel caso di specie, al mancato deposito del ricorso con la nuova notifica consegue nei confronti della notificanda parte (e cioè il Ministero della Difesa) l’improcedibilità del ricorso.
Fonte: www.altalex.com